Emersione lavoratori domestici, soglia reddito e onere della prova (TAR Campania n. 5389 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dei lavoratori domestici, la soglia di reddito del datore di lavoro prevista dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 costituisce requisito di congruità rispetto alla totalità delle istanze presentate e non integra una discriminazione per censo. La previsione è legittima perché impedisce un utilizzo strumentale della regolarizzazione, volto a far emergere stranieri che non sono in realtà lavoratori dipendenti di chi ne domanda l’emersione. Il richiedente che deduca l’identità di un datore di lavoro diverso da quello formalmente indicato ha l’onere di provare la circostanza, anche mediante il deposito dell’istanza di emersione e della relativa delega. Il provvedimento di diniego non è annullabile, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, quando non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato.
Il Fatto
Il ricorrente, assunto come lavoratore domestico, impugnava il decreto con cui l’Amministrazione aveva respinto la sua istanza di emersione, confermando il parere negativo reso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il diniego si fondava sul fatto che la documentazione reddituale prodotta non consentiva la revisione del parere: la somma dei redditi risultava inferiore ai 27.000,00 euro richiesti dall’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 per il nucleo familiare composto da più percettori.
Il ricorrente deduceva che il vero datore di lavoro era una persona impossibilitata ad allontanarsi dal domicilio per patologie e per il rischio di esposizione al contagio, e che la documentazione era stata depositata per suo conto da un’altra persona. Chiedeva quindi l’annullamento degli atti impugnati. L’Amministrazione si costituiva chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto la censura di illegittimità dell’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020, ritenendola infondata sulla scorta della costante giurisprudenza dello stesso Tribunale (TAR Campania, Sez. II, n. 1165 del 2025). La soglia di reddito minima deve essere congrua rispetto alla totalità delle istanze presentate, e la discrepanza tra reddito dichiarato e numero di lavoratori assunti può giustificare pareri negativi.
Quanto alla dedotta discriminazione sulla base del reddito, il giudice amministrativo osserva che, trattandosi di regolarizzare lavoratori extracomunitari, il requisito economico è necessario per evitare un uso strumentale della norma. L’obiettivo è impedire la regolarizzazione di stranieri che non sono affatto lavoratori dipendenti di coloro che la domandano. La seconda censura è quindi infondata.
Sul dedotto difetto di istruttoria, il Collegio rileva che il ricorrente non ha depositato l’istanza di emersione, rendendo impossibile accertare se essa fosse stata presentata in nome proprio o per delega. La delega versata in atti risulta rilasciata a un’associazione e non alla persona indicata come datore di lavoro. Manca dunque la prova che il vero datore fosse soggetto diverso. Il Tribunale soggiunge che, trattandosi di documentazione nella disponibilità della parte, su di essa gravava il relativo onere.
Quanto alla violazione delle garanzie procedimentali, la censura non è accolta: ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello concretamente adottato. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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