Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Campania n. 5387 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ossequio al principio dispositivo, applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa. A fronte di tale dichiarazione, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. La sopravvenuta caducazione del provvedimento impugnato, per effetto di revoca, integra gli estremi della cessazione della materia del contendere sul piano sostanziale e del venir meno dell’interesse a ricorrere sul piano processuale. La decisione ha natura formale e giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti residenti o domiciliati alla Discesa Gaiola, impugnavano l’ordinanza dirigenziale con cui il Direttore della Municipalità I del Comune di Napoli aveva istituito, dal 1.7.2022, il divieto di transito veicolare nell’Area Pedonale denominata “Gaiola”, consentendo l’accesso ai soli veicoli analiticamente indicati. Con il ricorso gli istanti censuravano, per violazione di legge ed eccesso di potere, anche gli atti presupposti, tra cui la delibera di Giunta Municipale che aveva istituito l’Area Pedonale Urbana e il relativo progetto di varco telematico.
Il Comune di Napoli si costituiva eccependo la tardività del ricorso e chiedendone comunque il rigetto nel merito. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza della Settima Sezione, che riteneva prima facie fondata l’eccezione di irricevibilità. Con successiva delibera di Giunta Municipale il Comune revocava l’Area Pedonale Urbana. I ricorrenti, preso atto della revoca, dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale concentra l’analisi sul profilo dell’interesse a ricorrere, ritenendo superfluo l’esame dell’eccezione preliminare di irricevibilità sollevata dal Comune. La decisione muove dall’espressa dichiarazione della parte ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame nel merito, conseguente alla revoca del provvedimento impugnato.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, in virtù del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e applicare l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma stabilisce che il ricorso è dichiarato improcedibile, tra l’altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
A sostegno dell’orientamento il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 4575 del 2025, che qualifica la sopravvenuta carenza di interesse come causa di improcedibilità del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione. La revoca dell’atto impugnato, intervenuta nel corso del giudizio, determina dunque la caducazione dell’interesse sostanziale alla pronuncia.
Quanto alle spese, la natura meramente formale della decisione giustifica la compensazione tra le parti, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato. Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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