Sopravvenuto diniego nel riesame e improcedibilità del ricorso avverso il primo rigetto (TAR Emilia-Romagna n. 154 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il diniego di emersione del rapporto di lavoro domestico, l’adozione di un nuovo provvedimento negativo, reso dall’Amministrazione in ottemperanza all’ordine cautelare di riesame e non impugnato, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’efficacia dell’atto originariamente gravato risulta superata dal nuovo esercizio del potere, che rivaluta la posizione del richiedente anche alla luce della documentazione successivamente prodotta. La pronuncia sull’atto impugnato non è più idonea a produrre alcuna utilità per il ricorrente. Il giudice amministrativo non è tenuto a esaminare la legittimità del primo diniego quando il riesame imposto in sede cautelare si sia concluso con una nuova determinazione definitiva.

Il Fatto

Un cittadino italiano presenta istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103 del decreto legge n. 34/2020, per l’assunzione di un lavoratore come collaboratore domestico. La Prefettura competente avvia il procedimento e comunica, ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, la carenza di più documenti: le dichiarazioni di organismi pubblici sulla presenza in Italia anteriormente all’8 marzo 2020, l’attestazione consolare sulle generalità e il certificato di idoneità abitativa.

L’Amministrazione verifica l’autenticità del referto di Pronto soccorso prodotto a prova della presenza sul territorio. L’AUSL attesta che il documento riguarda effettivamente il ricorrente, ma reca data 27 gennaio 2022. Accertata la contraffazione, la Prefettura rigetta l’istanza il 14 ottobre 2022. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR, deducendo travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, perché nell’istanza di riesame del 9 dicembre 2022 avrebbe allegato altra documentazione comprovante la presenza in Italia: una cartella clinica del 2014 e una certificazione medica del 2019.

La Motivazione della Corte

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, difende il provvedimento richiamando l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 e l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui la presentazione di documentazione falsa a sostegno della domanda comporta automaticamente l’inammissibilità della domanda, oltre alle responsabilità penali. Richiama in tal senso Cons. Stato, III, n. 3206 del 2022 e Cons. Stato, III, n. 1091 del 2018. Muovendo da tale premessa, la Prefettura esclude l’obbligo di esaminare l’istanza di riesame.

Il TAR rigetta l’istanza cautelare, reputando il provvedimento adottato su presupposti di fatto e di diritto correttamente individuati. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2251 del 2023, riforma la pronuncia e impone all’Amministrazione di valutare l’istanza di riesame alla luce della nuova documentazione, sospendendo nelle more gli effetti del provvedimento impugnato.

In esecuzione dell’ordine cautelare, la Prefettura adotta il 5 febbraio 2024 un nuovo provvedimento, depositato l’8 febbraio 2024, con cui rigetta nuovamente l’istanza di emersione. Il TAR rileva che tale atto, alla data dell’udienza pubblica del 21 febbraio 2024, non risulta impugnato.

Il Collegio ne trae la conseguenza processuale: il ricorso è improcedibile per sopravvenienza dell’atto confermativo, che, anche alla luce dell’ulteriore documentazione, ha escluso la sussistenza del requisito di legge. L’efficacia dell’atto negativo originario risulta superata dall’adozione del nuovo provvedimento, che ha nuovamente negato la regolarizzazione. La pronuncia sull’atto impugnato non potrebbe quindi produrre alcuna utilità per il ricorrente. Le spese sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *