Indennità di missione all’estero per pattugliamento transfrontaliero e azione di adempimento (TAR Lombardia n. 2620 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di missione all’estero spetta al personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di pattugliamento misto transfrontaliero in territorio elvetico, non potendosi applicare la diversa indennità di missione nazionale riservata a servizi stanziali presso stazioni di confine o dogane. L’art. 1 del R.D. n. 941 del 1926, come interpretato dall’art. 39, comma 39, del d.l. n. 273 del 2005, copre tutti i disagi, i rischi e la reperibilità connessi alla missione estera, incluse le prestazioni di lavoro straordinario. L’azione di adempimento ex art. 30 c.p.a. è ammissibile, in presenza di attività interamente vincolata e di un diritto già accertato con sentenza passata in giudicato, al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione degli importi dovuti.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato in servizio presso un Settore di Polizia di Frontiera, svolgeva numerosi servizi di pattugliamento misto transfrontaliero in territorio svizzero. Fino al 2020 tali servizi erano retribuiti ai sensi del R.D. n. 941 del 1926 e del D.P.R. n. 286 del 1971, in misura superiore rispetto all’indennità di missione nazionale.
Nel 2021 la Questura competente comunicava che sarebbe stata riconosciuta solo l’indennità di missione nazionale, recuperando le differenze mediante compensazione. Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1326/2022 passata in giudicato, annullava gli atti di rettifica e accertava il diritto all’indennità di missione all’estero. L’Amministrazione, tuttavia, non corrispondeva gli importi maturati e cessava del tutto di liquidare le indennità per le missioni successive. Il ricorrente agiva quindi per l’accertamento del diritto e la condanna per il periodo 2021-2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente i requisiti dell’azione di condanna pubblicistica ex artt. 30 e 34 c.p.a., richiamando la giurisprudenza secondo cui l’azione di adempimento è ammessa entro rigorosi limiti, tra cui la fondatezza della pretesa quale portato di un’attività interamente vincolata e l’assenza di adempimenti istruttori (ex multis, Cons. Stato Sez. IV n. 10440 del 2022).
Il Tribunale rileva l’avvenuto esperimento del previsto strumento di tutela con il ricorso per annullamento definito dalla sentenza n. 1326/2022, non impugnata, che ha accertato il diritto all’indennità di missione estera ai sensi dell’art. 1 del R.D. n. 941 del 1926 e del successivo art. 2.
La Sezione richiama l’art. 39, comma 39, del d.l. n. 273 del 2005, convertito in legge n. 51 del 2006, che qualifica i trattamenti economici come accessori e diretti a compensare disagi, rischi e reperibilità, includendovi le prestazioni di lavoro straordinario. La legge n. 642 del 1961 costituisce norma speciale che circoscrive l’applicazione alle missioni isolate presso Delegazioni o Rappresentanze militari all’estero.
Non contestato lo svolgimento dei servizi di pattugliamento in territorio svizzero, il Collegio esclude l’applicabilità dell’indennità di missione nazionale e dell’art. 10 della legge n. 836 del 1973, riferito a servizi stanziali presso stazioni ferroviarie di confine o dogane internazionali, non richiedenti un servizio dinamico in territorio estero.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminare l’indennità secondo il calcolo contenuto nel provvedimento della Questura del 28 giugno 2021, con aggiornamento all’attualità per le missioni svolte fino a 20 km dal confine, sulla base dei fogli pattuglia, degli annunci e dei modelli 106. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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