Esclusione per anomalia e onere di offerte commerciali nella verifica di congruità (TAR Liguria n. 166 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica dell’anomalia dell’offerta il concorrente è tenuto a produrre le offerte commerciali dei materiali richieste dalla stazione appaltante, con indicazione della tipologia, della marca e dei prezzi, e a dimostrare la conformità dei beni alle caratteristiche prestazionali del progetto posto in gara. La scelta consapevole di rinviare tale dimostrazione alla fase esecutiva integra violazione del principio di autoresponsabilità e legittima l’esclusione, anche in presenza di un considerevole ribasso. L’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 concentra le interlocuzioni in un’unica fase e non impone supplementi istruttori, non essendo attivabile il soccorso istruttorio per colmare omissioni relative all’offerta economica. La richiesta di verifica delle caratteristiche prestazionali è legittima anche nelle gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso.

Il Fatto

La stazione appaltante indice una procedura aperta per i lavori di adeguamento degli impianti di un Palazzo di Giustizia, finanziati con fondi PNRR, con aggiudicazione al maggior ribasso. All’esito della graduatoria provvisoria il primo e il secondo classificato risultano aggiudicatari potenziali con ribassi del 43,74% e del 41,011%. Il RUP chiede a undici offerenti le giustificazioni ai sensi dell’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, specificando la documentazione richiesta a pena di esclusione.

La Commissione tecnica, dopo le sedute del 13 e 14 novembre, ritiene carenti le giustificazioni dei primi due classificati. La società seconda graduata viene quindi esclusa e l’appalto è aggiudicato alla terza. La società propone ricorso, deducendo l’illegittimità dell’esclusione e chiedendo l’inefficacia del contratto e il risarcimento. Le resistenti eccepiscono la tardività del gravame.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione preliminare il Tribunale richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 12 del 2.7.2020, secondo cui il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza degli atti e non impone un ricorso al buio, destinato all’inammissibilità. Quando l’istanza ostensiva sia tempestiva e la stazione appaltante non riscontri esaustivamente, il termine non decorre fino all’effettiva esibizione. Poiché i verbali della Commissione sono stati consegnati solo il 16.1.2024, il ricorso notificato il 22.1.2024 è tempestivo: l’interesse a impugnare l’aggiudicazione dipende da quello relativo all’esclusione.

Nel merito il Tribunale ritiene infondato il primo motivo. La nota del RUP richiedeva una dettagliata analisi del prezzo corredata delle offerte commerciali dei materiali, con indicazione di tipologia, marca e prezzi e con dimostrazione della conformità alle caratteristiche del progetto. L’interpretazione letterale e sistematica della richiesta non integra il bando, ma attiene alla fase di verifica dell’anomalia.

La società ha invece prodotto una quotazione delle sole voci di capitolato, priva dell’indicazione dei prodotti e dei produttori, e ha dichiarato di rinviare alla fase esecutiva la formulazione completa della proposta dei materiali. Tale omissione non deriva da errore, ma da scelta consapevole. A fronte del ribasso del 41,011%, la Commissione ha correttamente ritenuto non giustificata l’anomalia. Il giudice richiama Cons. Stato, sez. V, n. 9691 del 4.11.2022: la corrispondenza tra forniture e progetto rileva proprio in sede di verifica dell’anomalia, anche nelle gare al prezzo più basso.

Il secondo motivo è infondato sotto entrambi i profili. L’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 concentra le interlocuzioni nella richiesta e nella presentazione delle giustificazioni entro il termine perentorio di quindici giorni, senza prevedere confronti ulteriori. Un supplemento interlocutorio contrasterebbe con il principio di autoresponsabilità e con i principi di efficienza e risultato, tanto più in un appalto PNRR, esposto alla perdita dei finanziamenti in caso di ritardo. Il soccorso istruttorio dell’art. 101, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023 non è attivabile per colmare omissioni sull’offerta economica, e il soccorso procedimentale del comma 3 sarebbe stato inutile, avendo la società omesso intere categorie di dati e non semplici elementi da chiarire.

Quanto al difetto di motivazione, il verbale della Commissione espone puntualmente le ragioni dell’esclusione. Il terzo motivo, derivato, è respinto, così come l’istanza risarcitoria, per difetto dei presupposti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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