Aiuto di Stato illegittimo e contratti: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Puglia n. 1005 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla fase esecutiva e patologica di un contratto di appalto o di servizio pubblico, già stipulato ed in corso di esecuzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo. L’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità di un aiuto di Stato, concesso a monte all’impresa affidataria, costituisce una sopravvenienza che incide sulla validità o sull’efficacia del rapporto negoziale a valle, senza radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. La richiesta di un terzo, estraneo al contratto, di dichiararne la nullità o la risoluzione per vizio derivato ex art. 1418 c.c. integra una domanda di accertamento dell’invalidità negoziale, riservata all’autorità giudiziaria ordinaria. La mera nota interlocutoria con cui l’amministrazione si riserva valutazioni sull’affidabilità del contraente non è atto autoritativo lesivo di interessi legittimi.
Il Fatto
In seguito alle sentenze della Corte di Giustizia UE C-385/18 e del Consiglio di Stato n. 6983/2024, che avevano accertato l’illegittimità di due aiuti di Stato concessi a una società di trasporto pubblico locale, un’associazione di categoria dei vettori ha chiesto alla Regione di dichiarare nullo o risolto il contratto di servizio con la società beneficiaria. La Regione, con la nota impugnata, si è limitata a riservarsi ogni valutazione sull’affidabilità dell’affidatario. L’associazione ha quindi proposto ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento di tale nota, la declaratoria di nullità o risoluzione del contratto, il subentro temporaneo di propri associati e il risarcimento del danno da concorrenza sleale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente disposto la conversione del rito da quello speciale ex art. 119 c.p.a. al rito ordinario, escludendo che la fattispecie rientri nella previsione di cui alla lett. m-quinquies) del medesimo articolo, non vertendosi in tema di atti esecutivi di una decisione di recupero di aiuti illegali, ma di pretese caducatorie di rapporti negoziali.
Nel merito, il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Applicando il criterio del petitum sostanziale, ha qualificato la domanda principale come diretta a far valere la patologia di contratti di servizio già stipulati. Richiamando il principio del “doppio binario”, ha ricordato che, mentre la fase di scelta del contraente è devoluta al giudice amministrativo, le controversie sull’esecuzione e sulla validità del contratto spettano al giudice ordinario, poiché l’amministrazione agisce iure privatorum.
La Corte ha escluso che la nota regionale del 3 febbraio 2025 potesse radicare la giurisdizione amministrativa, configurandosi come atto interlocutorio privo di portata provvedimentale e lesiva. Ha altresì escluso l’applicazione della giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. z-sexies), c.p.a., non trattandosi di diniego di atti esecutivi di decisioni di recupero di aiuti di Stato. Ha infine ritenuto irrilevante la dedotta “efficacia riflessa” del giudicato di annullamento dell’aiuto, poiché la natura della situazione soggettiva azionata resta privatistica: l’azione mira all’accertamento dell’invalidità o inefficacia del contratto per vizio derivato, materia riservata al giudice ordinario.
In conclusione, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, assorbendo ogni altra questione e compensando le spese di lite.
Nota della Redazione
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