Assegnazione zone di caccia al cinghiale, rileva l’effettiva continuità venatoria (TAR Abruzzo n. 237 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione delle zone di caccia al cinghiale, il criterio di priorità di cui all’art. 10, comma 11, lett. a), del decreto 4 maggio 2017 n. 1/REG è soddisfatto se, al tempo della domanda, la squadra istante annovera il maggior numero di cacciatori che abbiano concretamente svolto attività venatoria nell’area richiesta nel triennio precedente, a prescindere dalla circostanza che vi abbiano praticato con altre squadre. L’assegnazione ha natura annuale e cessa i propri effetti alla scadenza della stagione, senza necessità di revoca; la facoltà di assegnazione per un periodo massimo di cinque anni deve risultare espressamente dal provvedimento. La mancata impugnazione delle assegnazioni delle stagioni successive determina la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento, residuando quella di accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
La squadra di caccia collettiva al cinghiale “Monte Cornacchia”, per il tramite del caposquadra, ha impugnato il verbale con cui l’ATC di Avezzano ha assegnato la zona n. 28 “Casalicchio” alla squadra “La Beccaccia”, assegnando alla ricorrente la zona n. 29, ritenendo illegittima la procedura. Il caposquadra ha altresì agito avverso il silenzio sulle istanze di accesso agli atti, successivamente definito con l’ostensione della documentazione. Nel giudizio, instaurato per la stagione 2022/2023, parte ricorrente ha dedotto la violazione dei criteri di priorità e la soccombenza virtuale nella procedura, insistendo per l’annullamento e, in subordine, per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara, innanzitutto, la cessazione della materia del contendere sulle domande di accesso, essendo stata la documentazione integralmente ostesa in corso di causa. In ordine alla domanda caducatoria, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse: l’art. 10, comma 11, del decreto n. 1/REG valorizza la continuità triennale nella zona richiesta, sicché l’annullamento per la stagione 2022/2023 potrebbe produrre effetti sulle successive. Parte ricorrente nulla ha allegato in proposito, né l’eventuale diniego per gli anni successivi è stato impugnato; la domanda è pertanto improcedibile.
Nel merito della domanda di accertamento, il Collegio esamina il motivo relativo alla mancata revoca della precedente assegnazione. L’assegnazione ha cadenza annuale e cessa i suoi effetti alla scadenza della stagione, senza necessità di revoca, trattandosi di provvedimento a termine; la previsione di assegnazione per un massimo di cinque anni costituisce mera facoltà che deve essere espressa. Neppure la mancata pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 10, comma 13, del decreto integra il vizio, essendo la pubblicazione telematica comprovata e il pregiudizio escluso dalla tempestiva presentazione della domanda.
Quanto alla graduatoria, la norma impone all’ATC di redigerla sulla base dei criteri di priorità, senza l’obbligo di indicare i punteggi e la motivazione analitica. Il TAR accoglie, invece, la doglianza sulla valutazione del requisito della continuità: la lettura corretta dell’art. 10, comma 11, lett. a), impone di verificare che i singoli cacciatori della squadra abbiano effettivamente praticato la caccia nell’area richiesta nel triennio, anche se con altre squadre, essendo irrilevante la mera assegnazione alla squadra concorrente.
Dalla documentazione versata in atti emerge che solo sette componenti della squadra ricorrente non hanno praticato la caccia nella zona n. 28 nel triennio, mentre nove componenti vi hanno svolto attività, seppure con altri sodalizi; al contrario, solo cinque membri della squadra aggiudicataria risultano avervi praticato attività. Il Collegio accerta, quindi, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità del verbale di assegnazione per la stagione 2022/2023.
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Nota della Redazione
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