Improcedibile il ricorso per emersione se il ricorrente non coltiva più l’interesse (TAR Emilia-Romagna n. 990 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di emersione dal lavoro irregolare è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando il ricorrente, dopo la fase cautelare, non compia alcun atto processuale, non depositi memorie o documenti e non compaia alle udienze pubbliche, pur essendo ritualmente avvisato. Il giudice amministrativo può desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. La natura dell’atto impugnato, per sua natura destinato a effetti temporanei o a essere rapidamente superato, e l’assenza di domanda risarcitoria concorrono a fondare il difetto di interesse. Il principio di leale collaborazione tra parti e giudice, sancito dall’art. 2 c.p.a., impone alla parte di rappresentare le ragioni oggettive della persistenza di un’utilità attuale e concreta alla pronuncia di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Ferrara — Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 11 agosto 2021, ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore. Il diniego si fonda sul parere negativo dell’amministrazione, motivato da una condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1999.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. n. 78/2009, sostenendo che la condanna, isolata e non accompagnata da alcuna valutazione di pericolosità sociale, non poteva giustificare automaticamente il rigetto. Il Ministero dell’interno si è costituito con documenti. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza collegiale, con motivazione sulla non accoglibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto, con finalità esplorative, per verificare la persistenza dell’interesse della parte alla decisione. Il Tribunale ha osservato che tale strumento, unico mezzo disponibile per lo smaltimento dell’arretrato, postula una fattiva collaborazione del Foro e si fonda sul principio di leale collaborazione di cui all’art. 2 c.p.a.

Nel caso concreto, dopo la fase cautelare del 2021, la parte ricorrente non ha depositato alcun atto, non è comparsa alle udienze e non ha prodotto memorie o documenti, pur essendo stata ritualmente avvisata. Il Collegio ha ritenuto che tali condotte depongano in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse.

Concorrono a fondare la decisione anche la natura della controversia e la tipologia dell’atto impugnato, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative, nonché il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza di rigetto, nella quale la causa aveva già ricevuto una motivata risposta di giustizia.

Il Tribunale ha inoltre rilevato l’assenza di domanda risarcitoria o di espressa riserva di proporla. Su queste basi, richiamando l’art. 64, comma 4, c.p.a. e l’art. 116, secondo comma, c.p.c., ha desunto dal comportamento processuale delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando integralmente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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