Emersione dal lavoro irregolare: condanna ostativa e pericolosità attuale (TAR Sicilia n. 2839 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare la causa ostativa costituita dalla condanna riportata dallo straniero non viene meno per effetto dell’estinzione del reato o della pena. Il carattere di eccezionalità della sanatoria comporta che il possesso dei requisiti sia ancorato a una finestra temporale precisa e limitata, con la conseguenza che non assumono rilievo gli elementi sopravvenuti rispetto all’arco temporale considerato dalla normativa. Il diniego è adeguatamente motivato quando esplicita le ragioni della pericolosità attuale sociale desunte dalla gravità del reato, dalle sue modalità esecutive e dal carattere definitivo dell’accertamento, e dà conto delle osservazioni partecipative non ritenute idonee a superare quelle ragioni. L’integrazione socio-lavorativa successiva alla condanna, in assenza di legami familiari nel territorio nazionale, non impone un rafforzato dovere istruttorio e motivazionale.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania aveva rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore. Il diniego si fondava sul carattere ostativo di una precedente condanna per furto aggravato, risalente al 2012.

La vicenda giungeva al giudizio amministrativo dopo un precedente annullamento, con cui la Sezione aveva imposto all’Amministrazione di riesaminare l’istanza valutando le osservazioni di parte. Il ricorrente contestava che le Amministrazioni fossero rimaste ancorate alla condanna senza alcuna valutazione in concreto sull’attuale pericolosità, omettendo di motivare sulle circostanze sopravvenute favorevoli: tirocinio formativo, integrazione socio-lavorativa e intervenuta estinzione del reato. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso giudicandolo manifestamente infondato, confermando integralmente l’orientamento espresso in sede cautelare. L’ordinanza di primo grado, ha osservato il Tribunale, è sorretta da motivazione ampia ed esaustiva, idonea a sostenere anche l’apparato motivazionale della sentenza.

Sul piano sostanziale, il punto centrale è che l’Amministrazione ha puntualmente esplicitato i motivi del giudizio di pericolosità attuale sociale, fondandolo su un reato di grave disvalore sociale. Gli elementi offerti in sede partecipativa non sono stati ritenuti sufficienti a superare le ragioni del diniego, poiché riguardavano rapporti di lavoro successivi alla condanna senza evidenziare legami familiari nel territorio nazionale. Solo tali legami, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, sez. III, 29 dicembre 2022, n. 11543, avrebbero potuto fondare un rafforzato dovere istruttorio e motivazionale.

Il Tribunale ha poi escluso rilievo all’estinzione del reato dichiarata nel 2021. Richiamando Consiglio di Stato, sez. III, 24 luglio 2018, n. 4521, ha affermato che la causa ostativa rappresentata dalla condanna non viene meno in caso di estinzione del reato o della pena. Ha aggiunto che nella procedura di emersione non assumono rilievo gli elementi sopravvenuti rispetto all’arco temporale considerato dalla normativa, stante il carattere di eccezionalità della sanatoria.

Il Collegio ha richiamato anche la ordinanza cautelare n. 37 del 22 gennaio 2024 del Giudice di Appello, che aveva escluso il difetto di motivazione e l’omessa valutazione in concreto della pericolosità. L’Amministrazione, si legge, ha motivato sulla particolare gravità del delitto e sulle sue modalità esecutive, correlate a un rapporto di lavoro alle dipendenze di una persona anziana.

Da ultimo, dalla manifesta infondatezza del ricorso il Collegio ha fatto discendere la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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