Autorizzazione paesaggistica postuma e condono: rileva l’abuso unitario (TAR Sicilia n. 2838 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo della Soprintendenza reso in sede di condono edilizio, pur avendo natura endoprocedimentale, è autonomamente impugnabile perché idoneo a determinare un arresto procedimentale non altrimenti superabile. All’autorità preposta alla tutela del vincolo è consentito contestare l’incongruenza tra la consistenza planivolumetrica dichiarata nell’istanza di condono e quella rappresentata nella domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché verificare la liceità paesaggistica dell’immobile preesistente. Il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma per le opere che abbiano comportato creazione di superfici utili o volumi, posto dall’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, non ha natura sanzionatoria ed è perciò applicabile alle istanze presentate dopo il 12 maggio 2006, a prescindere dalla data di realizzazione dell’abuso. L’onere di provare la datazione e la consistenza originaria dell’immobile grava sul privato, secondo il principio di vicinanza della prova.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato nel centro abitato di un Comune siciliano, divenuto tale per successione. Secondo la prospettazione attorea, l’immobile fu edificato in gran parte prima del 1931 e un ampliamento fu oggetto di licenza edilizia del 1969, condizionata al nulla osta della Soprintendenza; questa espresse parere di massima positivo subordinando l’autorizzazione definitiva all’eliminazione dell’ultimo piano e alla nuova copertura, prescrizioni mai ottemperate. Nel 1986 il dante causa presentò domanda di condono ex legge n. 47/1985 per 35,03 mq, ancora pendente. Nel 2023 il ricorrente trasmise alla Soprintendenza un rilievo dello stato di fatto attestante 68,80 mq e 246,88 mc.
In esito a preavviso di rigetto, la Soprintendenza adottò il parere negativo del 6 novembre 2023, richiamando le incongruenze di volumi e superfici, la sopraelevazione e l’impossibilità di autorizzazione postuma fuori dai casi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Il ricorrente propose ricorso per incompetenza, violazione dell’art. 23 L.R. Sicilia n. 37/1985, carenza istruttoria, erronea applicazione dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, lesione dell’affidamento e sproporzione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara ammissibile il ricorso. Per il suo effetto vincolante, il parere negativo imprime un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva e integra un arresto procedimentale, legittimandone l’impugnazione in deroga alla regola sull’atto endoprocedimentale. Il Collegio richiama, tra gli altri, il parere delle sezioni riunite del C.G.A.R.S. n. 633/2022 e Cons. Stato, sez. VII, n. 1739 del 2023, consapevole di un diverso orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 4369 del 2017).
Nel merito il ricorso è infondato. I primi due motivi sono esaminati congiuntamente, dando priorità alla censura di incompetenza. Se è vero che alla Soprintendenza compete la sola incidenza paesaggistica e non la regolarità urbanistico-edilizia (Cons. Stato, sez. IV, n. 3006 del 2023), valutazioni paesistiche ed edilizie devono vertere sullo stesso oggetto. All’autorità di tutela è perciò consentito contestare l’incongruenza tra la consistenza dichiarata nel 1986 (35,03 mq) e quella del 2023 (68,80 mq), nonché richiamare profili edilizi che avvalorino le argomentazioni ambientali.
Il Collegio ritiene il parere congruamente motivato dalla mancata univoca individuazione dell’oggetto della domanda, confermata dallo stesso ricorrente quando ammette modifiche del prospetto e della rientranza. Non è data prova della datazione delle opere, e l’onere probatorio grava sul privato (Cons. Stato, sez. II, n. 434 del 2025; Cons. Stato, sez. VI, n. 1924 del 2025). Non sussistono perciò i presupposti per la verificazione richiesta.
Quanto all’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, il vincolo “Centro Abitato” fu imposto con D.P.R. n. 2517 del 3.5.1967, anteriormente all’ampliamento. Il divieto di regolarizzazione postuma non è sanzione e sfugge al principio di irretroattività, operando per le istanze successive al 12 maggio 2006 (TAR Sicilia, Catania, n. 3347 del 2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 5345 del 2018). Il mutamento di destinazione che incrementi la superficie utile non integra intervento minore (Cons. Stato, sez. VII, n. 11390 del 2023). Le opere costituiscono un abuso unitario e la valutazione di compatibilità va svolta unitariamente secondo la disciplina vigente nel 2023.
Infine, nessun affidamento tutelabile può maturare su una situazione abusiva che il tempo non legittima. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e irripetibilità del contributo unificato.
Nota della Redazione
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