Non ammissione all’anno successivo e sindacato del giudice sul merito valutativo (TAR Toscana n. 1275 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale e di esame di recupero costituiscono espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi scolastici. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto all’accertamento della illogicità manifesta, del travisamento dei fatti e della violazione delle garanzie procedimentali, senza poter sostituire la propria valutazione a quella della scuola. La motivazione del giudizio è adeguata quando richiama la griglia di valutazione e le competenze del PECUP, in linea con le indicazioni ministeriali. Grava sul ricorrente l’onere di contestare specificamente la relazione del dirigente scolastico, ove questa dimostri l’attivazione delle strategie di recupero. Il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione di annullamento determina l’improcedibilità della domanda, restando esaminabile la pretesa risarcitoria.
Il Fatto
I genitori di uno studente iscritto al terzo anno di un Liceo scientifico, indirizzo sportivo, hanno impugnato davanti al TAR Toscana i verbali dello scrutinio finale, della prova scritta e di quella orale di recupero in matematica, nonché il verbale di ripresa dello scrutinio. Il mancato superamento dell’esame di settembre aveva determinato la non ammissione dell’alunno alla classe quarta.
I ricorrenti hanno dedotto la mancata considerazione dell’impegno complessivo, l’omessa attivazione dei corsi di recupero e l’erroneità dei giudizi sulle prove. Il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto si sono costituiti chiedendo il rigetto. Nella fase cautelare l’istanza è stata respinta; nel corso del giudizio lo studente ha proseguito gli studi in un centro privato ed è stato ammesso all’esame di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto di quanto rappresentato in udienza dalla difesa: il venir meno dell’interesse alla rimozione degli atti ha trasformato la domanda di annullamento in una pretesa di carattere risarcitorio. Su questo presupposto si fonda la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della domanda caducatoria.
Nel merito il ricorso è infondato. La non ammissione deriva dal mancato superamento della prova di recupero, ove è stata accertata una preparazione gravemente insufficiente in una materia di indirizzo. Il voto di 3 allo scritto e di 5 all’orale, unitamente alle fragilità emerse nella prova orale, integrano un giudizio che il giudice amministrativo non può riformare senza un’inammissibile sostituzione nel merito delle valutazioni scolastiche. La motivazione della docente risulta ancorata alla griglia valutativa e alle competenze del PECUP, in coerenza con le indicazioni ministeriali per i Licei scientifici.
Quanto ai corsi di recupero, la relazione del dirigente scolastico documenta l’attivazione delle strategie nel primo e nel secondo quadrimestre e dei corsi estivi per gli studenti con sospensione del giudizio, ai sensi dell’O.M. n. 92/2007. Lo studente non ha frequentato tali corsi e ciò ha inciso sul giudizio negativo. La parte ricorrente non ha opposto specifiche controdeduzioni alla relazione.
I verbali del Consiglio di classe dimostrano, infine, che l’organo ha valutato il percorso complessivo dell’alunno, l’impegno profuso e la progressione dell’apprendimento, tenendo conto delle valutazioni dello scrutinio intermedio, finale e di ripresa. Le censure sono pertanto infondate o inammissibili, ove tese a sindacare il merito dei giudizi, e l’attività della scuola risulta esente dalle illegittimità denunciate. Le spese sono compensate per la particolarità della causa.
Nota della Redazione
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