Condono edilizio in area vincolata, repressione spetta al Comune (TAR Sicilia n. 2835 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche relativo, il terzo condono edilizio non è ammissibile per le opere che comportino creazione di nuovi volumi o superfici, restando sanabili i soli interventi di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Il rinvio operato dall’art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004 all’art. 32 d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende il limite di cui al comma 27, lett. d). Nel procedimento di condono definito con diniego, l’ordine di rimessione in pristino compete al Comune e non all’autorità preposta al vincolo, cui spetta solo la funzione consultiva. Il diniego è atto vincolato e non richiede comparazione con l’interesse privato né preavviso di rigetto.
Il Fatto
Una società cooperativa presenta nel 2004 istanza di sanatoria ex art. 32 l. n. 326/2003 per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di dodici locali sottotetto, pertinenze di altrettanti appartamenti, opere dichiarate eseguite tra il 1993 e il 1994. La Soprintendenza rigetta la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e ordina la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
I proprietari degli appartamenti, assegnatari della cooperativa poi cessata, impugnano il diniego e la circolare assessoriale n. 2/2022 che ne costituisce il presupposto, deducendo la formazione del silenzio assenso sul nulla osta paesaggistico, l’illegittimità dell’autotutela tardiva, il difetto di motivazione e l’incompetenza della Soprintendenza a ordinare il ripristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità la censura sulla condonabilità. Richiamato l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, ricostruisce l’orientamento secondo cui sono insanabili le opere realizzate in aree vincolate, salvo il concorso di quattro condizioni, tra cui la riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha chiarito che il rinvio regionale all’art. 32 è integrale e che le previsioni statali sui limiti del condono sono norme di grande riforma economico-sociale. La circolare n. 2/2022 si è adeguata a tale lettura.
Il TAR richiama anche C.G.A.R.S. n. 836/2023, che ha superato il precedente parere n. 291/2010: in Sicilia il terzo condono non è ammesso neppure in presenza di vincoli relativi. Poiché l’istanza riguarda opere di tipologia 1, con creazione di nuovi volumi e superfici, la tesi della condonabilità è respinta.
Quanto al silenzio assenso, il Collegio rileva che l’art. 46 l.r. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato, come confermato dalla Corte costituzionale n. 155/2021, con applicazione diretta dell’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990, che esclude il silenzio assenso nei procedimenti paesaggistici. La comunicazione al tecnico incaricato non incide, essendo il provvedimento pienamente conosciuto e impugnato. Il diniego è adeguatamente motivato per relationem alla circolare, e il carattere vincolato dell’atto rende superfluo il preavviso di rigetto. Nessun affidamento è configurabile sulla conservazione di opere abusive.
È invece accolta l’ultima censura. Alla Soprintendenza spetta un potere consultivo, che si traduce nel parere vincolante; al Comune competono la definizione del condono e l’irrogazione delle misure repressive. L’ordine di demolizione conseguente al diniego rientra nell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il parere è quindi annullato nella sola parte in cui dispone il ripristino, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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