Ottemperanza per la carta docente: il giudizio di ottemperanza e il diniego dell’astreinte (TAR Lombardia n. 3488 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è invece automatica: il giudice può escluderla qualora ravvisi la sussistenza di “altre ragioni ostative”, come la complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica del docente, la sua natura di incentivo meramente eventuale e non di mezzo di sostentamento, e l’eccezionale mole di contenzioso seriale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, ottenendo la declaratoria del diritto all’ottenimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 2.000,00 e alla rifusione delle spese di lite. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 18.4.2025, passava in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ottemperava. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la corresponsione di una penalità di mora per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia, rilevata la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, accerta l’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia del giudice del lavoro e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto accolto: il Collegio ordina al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa, o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR nomina sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni. Il commissario potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza che sia dovuto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento della astreinte, il Collegio la respinge. Dopo aver richiamato il leading case di cui all’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014 — che, in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha introdotto il limite autonomo delle «altre ragioni ostative» oltre a quello generale della manifesta iniquità — il TAR valorizza le peculiarità del caso concreto. L’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della Carta elettronica del docente implica un procedimento complesso che coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui gli Uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP, con tempi tecnici non interamente governabili dall’Amministrazione.

Inoltre, il beneficio della Carta, per la modestia dell’ammontare e per la finalità di sostegno alla formazione, non si configura quale mezzo di sostentamento del lavoratore, ma come incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo. L’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia riduce infine i margini di un ritardo imputabile all’Amministrazione. Alla luce di tali ragioni, coerenti con l’orientamento già espresso da questo stesso TAR nelle sentenze nn. 2097 e 2100 del 2026, la domanda di condanna alla penalità di mora non è accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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