Valutazione titoli nella progressione verticale non può confondersi con requisiti di accesso (TAR Lazio n. 1126 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale tra aree, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, sono valutabili esclusivamente i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno. È pertanto inammissibile la commistione tra requisiti di ammissione e titoli aggiuntivi: il diploma di laurea che integra il titolo minimo di accesso non può ricevere autonomo punteggio, quand’anche sia il solo titolo posseduto. Le determinazioni della Commissione esaminatrice in ordine ai titoli aggiuntivi e al colloquio facoltativo di lingua, se adottate entro i margini della lex specialis e secondo criteri di massima omogenei, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, restando escluso un intervento sostitutivo del giudice amministrativo.

Il Fatto

Il MAECI, con D.M. n. 743-bis del 17.11.2023, ha indetto una procedura selettiva per la progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, profilo di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare. La ricorrente ha partecipato, ha trasmesso la documentazione sugli incarichi aggiuntivi e ha sostenuto il colloquio orale di verifica. Collocatasi fuori dalla posizione utile con 52 punti complessivi, ha impugnato il bando, gli atti della procedura e la graduatoria, dolendosi in particolare del mancato riconoscimento di 3 punti per il diploma di laurea e di altrettanti per gli incarichi svolti.

Con decreto monocratico n. 1394 dell’11.3.2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, con costituzione di due controinteressate. Nelle more la ricorrente è risultata vincitrice di altra procedura selettiva della stessa amministrazione, con immissione in ruolo dal 7.10.2025. Il MAECI ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse; la ricorrente ha replicato difendendo l’interesse alla retrodatazione degli effetti dell’inquadramento ai fini dell’anzianità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato la sopravvenuta carenza d’interesse quanto ai primi due motivi, con i quali la ricorrente aveva chiesto la caducazione integrale del bando e degli atti della procedura: la vittoria nell’altra selezione ha eliminato l’interesse a quella domanda. Resta invece vivo l’interesse ai motivi ulteriori, che mirano all’inserimento nell’elenco dei vincitori e alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento, anche in relazione agli ulteriori funzionari assunti dal MAECI nel 2024.

Nel merito, la censura sul diploma di laurea è infondata. L’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 impone di considerare i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno. L’Allegato 4 al bando riconosce 3 punti alla laurea magistrale, specialistica o al diploma di laurea, purché non si tratti del titolo di studio di accesso. Il Collegio ha quindi escluso la dedotta illegittimità, ravvisando nella tesi della ricorrente una inammissibile commistione tra requisiti di ammissione e titoli valutabili.

Quanto agli incarichi aggiuntivi, il Collegio ha condiviso l’eccezione del resistente sulla prova di resistenza: anche riconoscendo ulteriori 3 punti, il punteggio di 55 sarebbe rimasto inferiore a quello della controinteressata collocatasi all’ultima posizione utile con 56 punti. Nel merito, le mansioni svolte dalla ricorrente non si configurano come aggiuntive e accessorie rispetto alle mansioni ordinarie di Assistente, né implicano particolare autonomia o responsabilità.

Il Collegio ha poi ricostruito i limiti della discrezionalità della Commissione: essa può specificare e attualizzare i parametri del bando, ma non introdurre criteri estranei alla lex specialis. Nella specie la Commissione ha adottato indicatori quantitativi univoci e una scala di valori adeguata. La valutazione dei titoli resta espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per macroscopici vizi di eccesso di potere; è precluso al giudice amministrativo attribuire il punteggio, dovendo l’eventuale rifacimento della graduatoria essere rimesso all’organo tecnico.

Infine, la doglianza sul colloquio facoltativo di lingua è stata respinta: l’art. 5, terzo comma, del bando fissa in 3 punti il punteggio per ciascuna lingua, con il massimo di 5 punti complessivi, e la ricorrente non ha offerto elementi idonei a inficiare l’attendibilità della valutazione. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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