Reddito non comprovato e diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo (TAR Piemonte n. 248 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito reddituale previsto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce condizione soggettiva non eludibile, finalizzata a evitare l’inserimento di soggetti privi di adeguata contropartita lavorativa e fiscale. La sola dichiarazione dei redditi non è sufficiente a provare l’attendibilità del reddito dichiarato, perché potrebbe rappresentare un fatto diverso dalla realtà. L’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 attribuisce all’amministrazione il potere di richiedere atti comprovanti la disponibilità di un reddito da fonte legittima. La mancata ottemperanza all’istruttoria volta a documentare entrate e uscite dell’attività lavorativa giustifica il diniego, tanto più quando si tratta di un titolo che presuppone un effettivo e stabile inserimento socio-lavorativo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno da almeno cinque anni, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo, deducendo un’attività di creazione artistica di bigiotteria. La Questura respingeva la domanda, rilevando l’assenza di documentazione idonea a dimostrare il requisito reddituale richiesto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, e intimava l’abbandono del territorio nazionale.

L’istante impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Sosteneva di non essersi reso irreperibile, ma di aver cambiato residenza; di non essere obbligato a emettere documenti fiscali di vendita; di aver comunque dichiarato un reddito adeguato, sempre ritenuto sufficiente dalla Questura in sede di rinnovo; e di aver esibito il casellario giudiziale e i carichi pendenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la disciplina del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il requisito reddituale minimo non è una formalità: attiene alla sostenibilità dell’inserimento dello straniero nella comunità nazionale ed è funzionale a escludere chi non offra un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica.

La disponibilità di un reddito lecito è, inoltre, garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 5082/2017 e n. 1971/2017, e la ratio delle norme sul possesso del requisito per l’ingresso e il rinnovo del permesso. Su questa base il TAR ribadisce che il reddito deve essere effettivo e non solo asserito.

La mera dichiarazione dei redditi non basta. Può rappresentare un fatto diverso dalla realtà: di qui l’esigenza di un quid pluris, cioè di documentazione contabile e fiscale specifica che comprovi entrate e uscite dell’attività esercitata. Il riferimento è a Cons. Stato, sez. III, n. 7859/2022, n. 6755/2022 e n. 4597/2022. L’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 fonda il potere ispettivo dell’autorità di pubblica sicurezza, attivabile quando vi siano fondate ragioni.

Nel caso concreto il ricorrente non ha ottemperato all’incombente istruttorio disposto dall’amministrazione e non ha comprovato il requisito reddituale. Il diniego risulta pertanto legittimo, tanto più che il titolo richiesto presuppone un effettivo e stabile inserimento socio-lavorativo, non compatibile con lo svolgimento di attività occasionali i cui ricavi vanno comunque documentati. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’istante alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *