Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lazio n. 57 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., quando l’amministrazione non abbia posto in essere gli adempimenti imposti. L’azione è ammissibile una volta accertato il passaggio in giudicato del provvedimento e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. L’inerzia dell’amministrazione, priva di qualsiasi dimostrazione di adempimento, giustifica l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, con compenso a carico dell’ente soccombente.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’attribuzione della Carta Elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento degli importi dovuti per gli anni scolastici indicati.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata all’amministrazione; l’Ufficio competente aveva certificato il passaggio in giudicato. Poiché il Ministero non aveva provveduto, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’amministrazione si è costituita con atto di puro stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., riconoscendo che il rimedio dell’ottemperanza è esperibile anche per l’attuazione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario rimaste ineseguite, in forza dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile quanto ai presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con idonea certificazione dell’Ufficio competente, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. Il Ministero, infatti, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato, con conseguente accertamento dell’inottemperanza.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, adottando gli adempimenti finalizzati al riconoscimento degli importi dovuti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per il caso di inottemperanza perdurante, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, o altro funzionario delegato, chiamato a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni su istanza di parte.

Il compenso del commissario è stato liquidato in via anticipata e posto a carico del Ministero, unitamente alle spese di lite, liquidate e distratte in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario. La pronuncia conferma l’effettività della tutela giurisdizionale a fronte dell’inerzia dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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