Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse nel payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 7895 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di richieste contrarie delle altre parti, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La dichiarazione di non avere più interesse alla definizione della lite vincola il giudice, che non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite, mentre non è luogo a provvedere sulle spese per le parti non costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato gli atti statali e regionali concernenti il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, tra cui decreti del Ministero della Salute, circolari MEF-MDS, accordi Stato-Regioni e provvedimenti regionali della Regione Marche, nonché le determine delle aziende sanitarie locali.
Con motivi aggiunti sono stati impugnati ulteriori atti regionali sulla scorta delle medesime censure. Dopo la fase cautelare, conclusasi con ordinanze favorevoli alla ricorrente, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026 la società ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della lite. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha applicato il principio della ragione più liquida, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, in presenza di un’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo prendere atto della dichiarazione resa.
Nel processo amministrativo, infatti, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice.
Alla luce di tali premesse, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il carattere in rito della pronuncia ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, senza restituzione alla ricorrente del contributo unificato, ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale ha altresì rilevato che la restituzione sarebbe stata dovuta solo in caso di soccombenza delle controparti, circostanza più che dubbia nel caso di specie, richiamando la consolidata giurisprudenza del TAR Lazio in materia di payback dei dispositivi medici (sentenze nn. 8735/2025, 11550/2025, 23728/2025 e 471/2026) e la dubbia ammissibilità dell’impugnazione degli atti non statali. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per le parti non costituite.
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Nota della Redazione
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