Vicinitas commerciale e prova del bacino di utenza nel contenzioso carburanti (TAR Toscana n. 1445 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La vicinitas commerciale non integra di per sé la legittimazione e l’interesse a ricorrere del concorrente che impugni l’autorizzazione rilasciata a un altro operatore nello stesso settore. Occorre la prova rigorosa che le due attività attingano al medesimo bacino di utenza e che dall’atto impugnato derivi un pregiudizio economico effettivo e significativo al volume d’affari dell’istante. Tale prova non può essere surrogata da allegazioni generiche né da criteri di comune esperienza, richiedendo valutazioni specialistiche non affidabili al giudice d’ufficio. Difetta altresì l’interesse quando il ricorrente non abbia presentato alcuna domanda concorrente sull’area e non abbia impugnato la nuova concessione nel frattempo rilasciata al controinteressato.
Il Fatto
Una società attiva nella distribuzione di carburanti sull’Isola d’Elba, titolare di impianti stradali e nautici in area demaniale portuale, impugna davanti al TAR Toscana l’autorizzazione n. 1/2021 con cui la Capitaneria di Porto ha consentito a un’altra società di riattivare il bunkeraggio ai natanti mediante installazione di colonnine di distribuzione all’interno della propria area in concessione. Oggetto del gravame anche la nota ministeriale di trasmissione e ogni atto connesso.
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 24, secondo comma, reg. nav. mar., il mancato svolgimento dell’istruttoria per la modifica della concessione, il contrasto con il Regolamento Urbanistico comunale, l’assenza dell’autorizzazione doganale ex art. 19 d.lgs. n. 374/1990 e la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 cod. nav. Si costituiscono l’Amministrazione intimata, l’Agenzia delle Dogane e il controinteressato, che eccepisce in via preliminare il difetto di interesse e di legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di prescindere dall’istanza di estromissione del Comune e affronta direttamente l’eccezione preliminare, che reputa fondata. Richiamando il costante insegnamento giurisprudenziale, osserva che interesse e legittimazione devono sussistere entrambi e che nel caso concreto la ricorrente non ha mai presentato una domanda di concessione per l’area e il pontile detenuti dalla controinteressata, né una domanda di installazione dei distributori in quella zona: nessun vantaggio immediato potrebbe quindi derivarle da una pronuncia favorevole.
Il richiamo alla vicinitas commerciale non vale a radicare la posizione: la giurisprudenza la circoscrive ai soggetti che, operando nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono di un effettivo danno al volume d’affari. Il Tribunale richiama i tre profili elaborati in via pretoria: la natura commerciale dell’interesse agitato, l’individuazione del bacino mediante criteri specialistici non surrogabili dalla comune esperienza né dalle semplici allegazioni di parte, e la prova rigorosa del pregiudizio, non presuntivo e significativo.
Nel caso concreto la prova manca. Dagli atti emerge che le attività delle due società insistono su aree demaniali diverse e distanti, collocate in comparti differenti del Piano Regolatore Portuale. Risulta perciò generica l’allegazione di condividere il bacino di utenza per il solo fatto di svolgere attività di distribuzione carburante sull’Isola d’Elba. Difetta la dimostrazione dello specifico pregiudizio economico derivante dal rilascio degli atti impugnati.
Il Collegio aggiunge due ulteriori rilievi: l’interesse è carente anche alla luce della sentenza di rigetto che ha definito il giudizio promosso dalla controinteressata avverso il diniego comunale all’attività di commercio al dettaglio di carburante; inoltre la nuova concessione n. 02/2023, di durata decennale, non risulta impugnata, circostanza che rende il ricorso inammissibile e sotto tale profilo anche improcedibile.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione, con assorbimento dei motivi nel merito. La particolarità della materia e la definizione in rito giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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