Porto d’armi per difesa personale: il bisogno va provato anno per anno (TAR Lombardia n. 315 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale costituisce una deroga eccezionale al divieto generale di detenzione delle armi e presuppone un dimostrato bisogno fondato su circostanze specifiche e attuali, non risalenti nel tempo. Tale bisogno non può desumersi dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, né dalla consistenza dei suoi interessi patrimoniali. L’onere di provare il presupposto ricade sul richiedente, e i rinnovi pregressi non determinano alcuna inversione dell’onere probatorio. L’Amministrazione può rivedere la propria valutazione in sede di rinnovo, anche solo per un ripensamento, purché sorretta da istruttoria adeguata e motivazione accurata: l’art. 42 TULPS impone una verifica annuale dei presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto in passato la licenza di porto di pistola per difesa personale e ne aveva chiesto il rinnovo. La Prefettura di Milano ha respinto l’istanza rilevando che non emergevano elementi capaci di attestare la permanenza del bisogno di circolare armato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro presso una banca e in assenza di una carica operativa nella società di investigazioni private di cui il ricorrente è socio minoritario.

Con il decreto di diniego è stato disposto il contestuale ritiro del libretto e della licenza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e il verbale di notifica davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione dell’art. 42 TULPS, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà rispetto ai rinnovi ventennali, violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del potere in materia: la licenza di porto d’armi deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. La regola è il divieto; l’autorizzazione è l’eccezione. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità e richiede una valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati, oltre a un giudizio di completa affidabilità del richiedente.

Passando al porto d’arma per difesa personale, il Tribunale richiama l’art. 42 TULPS, che subordina la licenza al dimostrato bisogno e le attribuisce validità annuale. Il presupposto è un pericolo attuale per l’incolumità dell’istante. Nel caso concreto il ricorrente non ha denunciato minacce o atti intimidatori, né il rischio può derivare dall’asserita attività di investigazione della società di cui è socio.

Il Collegio aderisce all’orientamento consolidato secondo cui il bisogno non si desume dalla tipologia di attività o professione, né dalla pluralità di interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare somme rilevanti (Cons. Stato n. 7315/2022, n. 7914/2022, n. 6139/2019, n. 720/2023; TAR Lombardia n. 22/2024, n. 2411/2023, n. 2997/2024). La prova ricade sul richiedente e i rinnovi pregressi non invertono l’onere probatorio.

Quanto alla rilevanza dei rinnovi, il Tribunale richiama Cons. Stato n. 5200/2020 e n. 4418/2022: l’Amministrazione può operare opposte valutazioni in sede di ulteriore richiesta, per sopravvenienze o per semplice ripensamento, purché su istruttoria adeguata e motivazione accurata. Ogni istanza va rapportata alla situazione contingente dell’ordine pubblico e alla posizione aggiornata del richiedente.

Applicando tali principi, il diniego si sottrae alle censure: la Prefettura ha svolto una istruttoria rinnovata, dalla quale non sono emersi fattori di pericolo, ed ha congruamente motivato. I precedenti rinnovi erano legati al rapporto di lavoro presso la banca; dopo la cessazione il titolo era stato rinnovato con riserva di attente valutazioni sulla permanenza del bisogno. Il ricorrente ha percepito l’indennità di disoccupazione fino al 30 settembre 2021 e nella società di investigazioni non ricopre cariche retribuite. Il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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