Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 1337 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che definisce il giudizio nel merito accertando la piena satisfazione della pretesa. La declaratoria non esime il giudice dalla regolazione delle spese, che vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza dell’adempimento. L’Amministrazione che abbia eseguito il titolo solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, a fronte di un inadempimento protrattosi oltre il termine dilatorio, va pertanto condannata al pagamento delle spese processuali.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata in data 16 maggio 2024, con cui è stato accertato il diritto a ottenere la “Carta del docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Como.
La ricorrente ha notificato il titolo esecutivo in data 10.04.2025, ma l’obbligo è rimasto inadempiuto. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio del 12.03.2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato l’avvenuto adempimento dell’obbligo portato dal titolo, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. Il Ministero, successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, ha concesso la “Carta del docente” e accreditato le somme dovute.
Il Collegio ha rilevato che tale circostanza integra i presupposti della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone la declaratoria quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che tale pronuncia definisca il giudizio nel merito, accertando la piena e integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere.
Come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 03.11.2015, n. 5004, la cessazione della materia del contendere si verifica quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela “integralmente satisfattivo dell’interesse azionato”. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
La declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese, da liquidare secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale criterio impone di valutare l’esito che il giudizio avrebbe avuto qualora l’adempimento non fosse intervenuto. Nel caso in esame il ricorso per ottemperanza risulta fondato: la ricorrente ha dovuto avviare il giudizio per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, a fronte di un inadempimento protrattosi oltre il termine di 120 giorni. L’adempimento è avvenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, a dimostrazione della necessità dell’azione giudiziaria.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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