Emersione lavoro irregolare: reddito insufficiente del datore blocca la procedura (TAR Toscana n. 165 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso, in capo al datore di lavoro richiedente, del reddito minimo fissato dall’art. 9 D.M. 27 maggio 2020 in attuazione dell’art. 103, comma 6, D.L. n. 34/2020 costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura di emersione del lavoro irregolare. Il relativo difetto originario, già presente al momento della presentazione dell’istanza, impedisce la regolare instaurazione del rapporto da regolarizzare e rende la reiezione dell’istanza un atto vincolato, che non ammette comparazione degli interessi in gioco. La sopravvenuta assunzione del lavoratore presso un diverso datore di lavoro, munito del requisito reddituale, costituisce circostanza successiva e inidonea a sanare il vizio genetico della domanda.
Il Fatto
Nel 2020 una cittadina straniera presentava, quale datrice di lavoro, istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore di un lavoratore extracomunitario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, per il sostegno al bisogno familiare.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura respingeva la richiesta rilevando un reddito insufficiente della richiedente rispetto alle soglie dell’art. 9 D.M. 27 maggio 2020 e un inquadramento del lavoratore a un livello retributivo inferiore all’assegno sociale. Il lavoratore impugnava il diniego, unitamente al parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e alla nota ex art. 10-bis legge n. 241/1990, deducendo di essere stato licenziato e poi assunto da un altro datore di lavoro dotato del requisito reddituale, con conseguente possibilità di subentro secondo la circolare ministeriale dell’11 maggio 2021. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella valenza del requisito reddituale del datore di lavoro rispetto all’avvio e all’esito della procedura. Poiché l’art. 103, comma 6, D.L. n. 34/2020 demanda al decreto ministeriale la fissazione dei limiti di reddito “richiesti per l’instaurazione del rapporto di lavoro”, la sufficienza del reddito opera come presupposto necessario della stessa regolarizzazione, e il suo difetto impedisce il corretto avvio del procedimento.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la titolarità del reddito nella misura dell’art. 9 D.M. 27 maggio 2020 è presupposto indefettibile, avendo la funzione di dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto da parte di chi assume la veste di datore (Cons. Stato, sez. III, n. 8052 del 2022; Cons. Stato, sez. III, n. 8422 del 2021).
Quanto alla circolare ministeriale dell’11 maggio 2021, la Sezione ne circoscrive l’ambito alle ipotesi in cui il datore possedeva tutti i requisiti al momento dell’istanza e il rapporto non poteva perfezionarsi per circostanze impeditive sopravvenute, come la morte o il fallimento del richiedente, o comunque subentrate dopo la corretta presentazione della domanda. Nel caso concreto, invece, le cause impeditive esistevano già al tempo della presentazione, con conseguente impossibilità di regolare incardinazione della procedura.
Il Collegio conferma il proprio orientamento sulla non sanabilità del difetto originario di reddito, richiamando TAR Toscana, sez. II, n. 856 del 2023, secondo cui la reiezione costituisce atto vincolato che esclude ogni valutazione comparativa degli interessi, e la pronuncia del Cons. Stato, sez. III, n. 6900 del 2024. L’accertato possesso di un reddito inferiore alle soglie motiva quindi in termini esaustivi e vincolati il diniego, assorbendo ogni ulteriore doglianza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni di equità sostanziale.
Nota della Redazione
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