Revoca del permesso di lungo periodo e giudizio di pericolosità sociale attuale (TAR Toscana n. 164 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, presuppone un giudizio di pericolosità sociale espresso in termini attuali e concreti, non fondato sul solo dato delle condanne penali. Il potere dell’amministrazione è discrezionale e non vincolato dall’esistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. La motivazione deve dare conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo, operando una ponderazione comparativa tra interesse pubblico e radicamento dello straniero. L’insufficienza reddituale, requisito del rilascio ai sensi del comma 1, non rientra tra le ipotesi tassative di revoca del comma 7 e non può giustificare da sola il provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura nel 2008 per lavoro autonomo a tempo indeterminato, impugnava il decreto dell’11 agosto 2020 con cui il Questore aveva disposto la revoca del titolo. L’amministrazione fondava il provvedimento sulla ritenuta pericolosità sociale, desunta da due condanne penali del 2013 e del 2019 e da un avviso orale del 2019, nonché sull’assenza di un reddito attuale.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, per difetto di una valutazione attuale della pericolosità e per mancata considerazione della permanenza in Italia e dei legami familiari, sociali e lavorativi, contestando altresì il difetto di motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione del titolo. La domanda cautelare era respinta per carenza di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, che consente la revoca quando manchino o vengano a mancare le condizioni di rilascio di cui al comma 4, e l’art. 9, comma 4, che impone di valutare la pericolosità tenendo conto delle condanne per i reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., nonché della durata del soggiorno e dell’inserimento dello straniero.
Da tale combinato disposto il TAR desume che la revoca esige uno scrutinio in termini di attualità, nel quale le condanne costituiscono un elemento di valutazione ma non rendono vincolato il potere amministrativo, che resta eminentemente discrezionale. Il Collegio richiama in proposito TAR Emilia-Romagna n. 134 del 2019, TAR Campania n. 6088 del 2023 e Cons. Stato n. 8009 del 2022, oltre a TAR Marche n. 578 del 2023, TAR Veneto n. 220 del 2023 e Cons. Stato n. 5358 del 2022, che escludono ogni automatismo tra condanne penali e provvedimento sfavorevole e impongono una motivazione articolata e un’effettiva ponderazione comparativa.
Su questa base il TAR rileva che il provvedimento impugnato si fondava pressoché unicamente sulle condanne e su stralci delle stesse, senza considerare lo statuto di tutela rafforzata del soggiornante di lungo periodo. Nessuna considerazione era espressa sull’inserimento sociale, familiare e lavorativo, né sulla durata della permanenza in Italia, pari a circa vent’anni e citata nell’atto al solo fine di prospettare il rilascio di un diverso titolo a tempo determinato. Il provvedimento è dunque viziato per difetto di motivazione.
Quanto al profilo reddituale, il Collegio esclude che l’insufficienza dei proventi, peraltro smentita dalla documentazione prodotta, possa giustificare da sola la revoca. L’art. 9, comma 7 configura indeed un’elencazione tassativa di ipotesi che non comprendono il requisito reddituale del comma 1, richiamando sul punto TAR Lombardia n. 115 del 2015 e la prevalenza della norma speciale sull’art. 21-quinquies legge n. 241/1990. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e condanna delle amministrazioni resistenti alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza