Comodato di mezzi con data certa prescinde dalla registrazione tardiva (TAR Toscana n. 160 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di comodato gratuito avente ad oggetto beni mobili registrati non è soggetto a forma scritta ad substantiam né a forme di pubblicità costitutive, perfezionandosi con il semplice consenso validamente manifestato. La registrazione della scrittura privata e l’annotazione sulla carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 cod. strada non costituiscono requisiti di validità o di efficacia del negozio, ma assolvono a funzioni, rispettivamente, fiscale e di aggiornamento dei pubblici registri. Ne consegue che, ai fini della comprova del requisito di disponibilità dei mezzi richiesto dalla lex specialis di gara, l’esistenza del comodato in data anteriore al termine di presentazione delle offerte può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova idoneo, restando irrilevante la registrazione tardiva. La spendita del contratto nel procedimento di gara risponde a un obbligo di legge e non integra il caso d’uso disciplinato dall’art. 6 d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
La Prefettura-UTG di Livorno e l’Agenzia del Demanio indicevano una procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo e confisca, ai sensi dell’art. 214-bis cod. strada. Alla gara partecipavano due operatori; risultava aggiudicataria la società controinteressata, seconda classificata la ricorrente.
Quest’ultima impugnava il verbale di proposta di aggiudicazione e il provvedimento definitivo, deducendo in due motivi la violazione della lex specialis e degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. Sosteneva che l’aggiudicataria non possedesse i requisiti di idoneità tecnico-professionale alla data di scadenza del bando, perché i contratti di comodato relativi a due mezzi di recupero recavano registrazione successiva, con conseguente difetto di data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ..
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale dell’efficacia probatoria dei contratti di comodato prodotti in gara. Il RUP aveva verificato la disponibilità dei mezzi e l’aggiornamento delle carte di circolazione. La ricorrente riteneva che solo la registrazione potesse conferire data certa alla scrittura privata, contestando la valenza delle date olografe apposte sui contratti.
Il Tribunale rileva che il comodato di beni mobili registrati non richiede forma scritta ad substantiam né pubblicità costitutive: il trasferimento del possesso si perfeziona con il consenso, mentre la trascrizione e le annotazioni nei pubblici registri operano come mezzi di pubblicità e non come requisiti di validità, richiamando Cass. ord. n. 6385/2020 e Cass. n. 7771/2016.
Quanto all’art. 2704 cod. civ., l’inopponibilità ai terzi non attiene all’efficacia del negozio ma alla sola prova documentale della data: il negozio può essere dimostrato con altri mezzi consentiti, salvo che il contratto sia soggetto a forma scritta vincolata, come chiarito da Cass. civ. Sez. III n. 4410/2024. Il Collegio richiama altresì TAR Piemonte n. 404/2018 sulla non essenzialità della registrazione, che produce conseguenze di natura fiscale.
La registrazione in caso d’uso ex art. 6 d.P.R. n. 131/1986 non muta tali conclusioni: la comprova dei requisiti è obbligatoria per i concorrenti ai sensi degli artt. 99 e 100 d.lgs. n. 36/2023 e il deposito dei contratti presso l’amministrazione non è frutto di scelta discrezionale, secondo il principio di Cass. civ. Sez. V n. 2788/2024. L’annotazione ex art. 94 cod. strada attiene alla circolazione e all’esecuzione dell’appalto, non alla fase di qualificazione.
Respinto anche il motivo sull’omessa verifica del mezzo per la demolizione: la consultazione dell’Albo Gestori Ambientali è sufficiente e il requisito risulta posseduto, sicché l’eventuale lacuna del verbale del RUP rileverebbe al più ai fini dell’efficacia e non della validità dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso è infondato e respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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