Revoca del permesso di lungo periodo: necessaria la valutazione di pericolosità sociale (TAR Emilia-Romagna n. 525 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato condanne penali. L’art. 9, comma 7, lettera c), d.lgs. n. 286/1998 rinvia alle condizioni di rilascio di cui al comma 4, che impongono una prognosi di pericolosità sociale e non un automatismo tra condanna e provvedimento sfavorevole. L’Amministrazione deve ponderare la pericolosità con la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, in coerenza con la tutela rafforzata riconosciuta a tale titolo. La motivazione che valorizzi la sola sentenza penale è pertanto illegittima.
Il Fatto
Il ricorrente, presente in Italia da oltre vent’anni, è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2012. Il Questore di Piacenza, con provvedimento del 7 aprile 2025, ha revocato quel titolo e ha rigettato l’istanza di aggiornamento, fondando la decisione su una sentenza di condanna divenuta definitiva per il reato di intermediazione illecita del lavoro continuata in concorso.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, contestando l’assenza di una valutazione di pericolosità sociale e l’omessa considerazione dei legami familiari e dell’inserimento lavorativo. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Piacenza, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 9, comma 7, lettera c), d.lgs. n. 286/1998, che consente la revoca quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4. Quest’ultimo dispone che il titolo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, precisando che nella valutazione si tiene conto di eventuali condanne, ma anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Secondo il TAR, la norma non tollera automatismi espulsivi: il diniego e la revoca esigono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi. Il Collegio richiama il costante orientamento amministrativo (TAR Veneto n. 2047 del 2025; TAR Lombardia n. 3516 del 2025) e quello civile della Cass. civ. sez. II n. 7842 del 2021, che impone all’Autorità di Pubblica Sicurezza un bilanciamento tra pericolosità e legami familiari.
La valutazione deve essere prognostica e ponderata con gli interessi contrapposti, in particolare con la tutela dell’unità familiare protetta dall’art. 8 CEDU (richiamato il TAR Sicilia, Catania n. 2002 del 2024). Nel caso concreto, il provvedimento questorile si è limitato a valorizzare la sola sentenza di condanna, senza alcun giudizio ex ante sulla pericolosità e senza considerare i legami familiari, la presenza della figlia minore, la durata del soggiorno e l’inserimento lavorativo.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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