Cessazione della materia del contendere e spese di lite in caso di adempimento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3078 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa creditoria azionata in sede di ottemperanza, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da assicurare al ricorrente. L’accoglimento della domanda di pagamento delle spese di lite e la loro distrazione in favore del difensore antistatario prescindono dalla soccombenza virtuale e trovano fondamento nel principio per cui le spese seguono la soccombenza, da intendersi riferito all’esito complessivo della vicenda processuale, ivi compresa l’ipotesi di definizione del giudizio per fatto sopravvenuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo e la creditrice aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo al giudice amministrativo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato al pagamento delle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dato atto, in udienza, della dichiarazione resa dal difensore della ricorrente circa l’avvenuto accreditamento dell’importo oggetto di controversia. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di merito sull’obbligo di conformazione, configurandosi l’ipotesi di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha precisato che la definizione del giudizio in tali termini non esclude la pronuncia sulle spese, le quali, in ragione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa solo successivamente alla proposizione del ricorso, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente in senso sostanziale.
La condanna alle spese è stata disposta nella misura di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., riconoscendo il diritto dei patroni a ottenere direttamente il pagamento delle spese anticipate.
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Nota della Redazione
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