Il giudicato esterno va riprodotto integralmente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 22390 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente che deduca l’esistenza di un giudicato esterno deve, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, riprodurre integralmente il testo della sentenza che si assume passata in giudicato, non essendo sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o a documenti meramente allegati. Tale onere di autosufficienza, ex art. 366, n. 6, c.p.c., non è derogato dalla mera invocazione del principio di specificità rimodulato secondo le indicazioni della Corte EDU, ove la carenza sia radicale e insanabile. È altresì inammissibile il motivo che censuri la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio senza riprodurne il contenuto essenziale e che miri a rivalutare il merito della decisione.
Il Fatto
Una società esercente il servizio di trasporto pubblico locale aveva adito il giudice per ottenere la condanna della Regione al pagamento dei corrispettivi per gli anni 1992-1996. Dopo una complessa vicenda processuale, conclusasi con il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario da parte delle Sezioni Unite, il Tribunale aveva accertato l’insussistenza di un credito residuo della società, accogliendo invece la domanda di restituzione proposta dalla Regione per la somma di euro 13.106.992,51. La decisione si fondava sul giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello che aveva escluso la debenza di interessi e rivalutazione sulle somme, sorgendo il credito solo all’esito della sequenza procedimentale prevista dalla legge.
La Corte d’appello, investita del gravame principale, aveva confermato la decisione di prime cure e, accogliendo l’appello incidentale, aveva incrementato la somma oggetto di restituzione. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 1218-1223 c.c., nonché violazione dell’art. 2425 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la radicale carenza di specificità del primo motivo ex art. 366, n. 6, c.p.c. La ricorrente aveva ricostruito in modo sommario l’oggetto del precedente giudizio, senza riprodurre i passaggi essenziali degli atti e della sentenza passata in giudicato, limitandosi a riportare le sole conclusioni dell’atto di appello. Il generico rinvio a un documento (doc. 7), non localizzato nel ricorso e non accompagnato da un elenco documenti, non è stato ritenuto idoneo a sanare la carenza.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, che impone la riproduzione integrale della sentenza che si assume passata in giudicato. Ha precisato che tale principio non è rimodulabile alla luce delle indicazioni della Corte EDU, quando la carenza di specificità sia così radicale da rendere il motivo irrimediabilmente inammissibile. La censura relativa alla valutazione della consulenza tecnica, inoltre, è stata ritenuta inammissibile in quanto volta a intercettare il merito della controversia.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché non deduceva una reale violazione di legge, ma censurava nuovamente il merito della decisione. La Corte ha osservato che la richiesta di rettifica del disavanzo effettivo si sostanziava nel riconoscimento di interessi e maggior danno già negato dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza. La ricorrente aveva attribuito alla CTU un contenuto apodittico, senza riprodurre o localizzare i relativi passaggi, e aveva richiamato sommariamente le argomentazioni dell’atto di appello.
Quanto alle deduzioni relative a un giudizio pendente dinanzi alla Corte EDU, la Corte ne ha escluso ogni rilevanza, non risultando che i precedenti delle Sezioni Unite citati si fossero occupati del profilo dei criteri di determinazione del disavanzo effettivo. L’assenza di elementi di concreta incidenza del procedimento europeo sulla controversia ha precluso ogni valutazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla corresponsione del doppio contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.