Moratoria FER e inefficacia delle autorizzazioni: annullati i dinieghi dopo le pronunce della Consulta (TAR Sardegna n. 329 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni regionali che introducono moratorie alla realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), o che dichiarano privi di efficacia i titoli abilitativi già rilasciati per impianti ricadenti in aree individuate come non idonee, sono costituzionalmente illegittime per contrasto con i principi di massima diffusione delle rinnovabili e di tutela dell’affidamento. I provvedimenti amministrativi di diniego fondati esclusivamente su tali norme, poi caducate con efficacia retroattiva, devono essere annullati. L’elencazione degli adempimenti di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 79/1999, per l’accertamento dell’avvio dei lavori non è tassativa, essendo sufficiente che siano realizzati in misura significativa. L’azione di accertamento del diritto alla realizzazione di un impianto è inammissibile quando la parte disponga di provvedimenti impugnabili, quali il diniego di autorizzazione o di emissione del decreto di occupazione d’urgenza.
Il Fatto
La società ricorrente, dopo aver ottenuto l’autorizzazione unica regionale per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico, comunicava l’avvio dei lavori. Sopravvenivano, però, norme regionali che introducevano una moratoria alla realizzazione di nuovi impianti FER. In seguito, la Regione emetteva un primo provvedimento di sospensione del procedimento e rigettava l’istanza di emissione dei decreti di occupazione d’urgenza, ritenendo la società sprovvista della disponibilità delle aree. Successivamente, una nuova legge regionale dichiarava privi di efficacia i titoli abilitativi per gli impianti in aree non idonee, portando a un definitivo rigetto dell’istanza di occupazione.
La società impugnava i provvedimenti di diniego e, con separato ricorso, chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla realizzazione dell’impianto. Nel corso del giudizio, sia la normativa sulla moratoria sia quella sull’inefficacia delle autorizzazioni venivano dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso principale, rilevando che i provvedimenti impugnati erano fondati su leggi regionali successivamente caducate con efficacia retroattiva. In particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2025 ha dichiarato illegittima la moratoria prevista dalla l.r. Sardegna n. 5/2024, in quanto lesiva dei principi di decarbonizzazione e di divieto di introdurre ostacoli alle procedure autorizzatorie. La successiva sentenza n. 184/2025 ha invece dichiarato illegittima la norma che rendeva inefficaci i titoli abilitativi già rilasciati, per violazione del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica.
Il Collegio ha poi esaminato l’altro motivo di diniego, relativo alla presunta indisponibilità delle aree e alle carenze documentali. Sul punto, ha chiarito che l’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 79/1999, non richiede il compimento di tutti gli adempimenti ivi elencati, essendo sufficiente che l’avvio dell’iniziativa risulti comprovato in misura significativa. Nel caso di specie, la ricorrente aveva dimostrato l’avvio del procedimento espropriativo, l’acquisizione consensuale di terreni e la sottoscrizione di contratti.
Quanto alle lamentate difformità formali della documentazione informatica, il Tribunale ha ritenuto il rilievo non dirimente, poiché la Regione non aveva indicato le norme che imponevano un supporto diverso e, comunque, era riuscita a esaminare la documentazione. Ha infine dichiarato inammissibile il ricorso per l’accertamento del diritto, poiché la società disponeva di provvedimenti da impugnare, come il diniego di occupazione d’urgenza, rendendo non necessaria un’azione atipica di accertamento.
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Nota della Redazione
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