Ottemperanza per il giudicato del giudice ordinario: ordine all’Amministrazione di eseguire il pagamento delle somme liquidate (TAR Lazio n. 11503 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, chiamato a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e non contestata dall’Amministrazione, accerta il rituale azionamento del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. La mancata esecuzione del giudicato comporta la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme liquidate nel termine assegnato, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, in giudizio personalmente e quale difensore di un docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma in favore del ricorrente e alla rifusione delle spese di lite. Il titolo esecutivo, previa correzione di un errore materiale, era stato notificato in forma esecutiva all’Amministrazione, senza che quest’ultima provvedesse al pagamento nel termine di legge.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare la pretesa. Nonostante l’ordinanza istruttoria con cui era stata disposta l’acquisizione di chiarimenti, l’Amministrazione non ha ottemperato. Alla camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che essa è volta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il titolo esecutivo risulta ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata, ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il giudice ha constatato che l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento delle somme dovute, risultando così inottemperante al provvedimento giurisdizionale. Ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme liquidate, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in motivazione, ma senza delega nel dispositivo, e senza compenso, affinché provveda all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
La soccombenza ha determinato la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore del ricorrente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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