Inammissibile il ricorso contro il rigetto dell’emersione per difetto di specificità (TAR Lombardia n. 333 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare deve indicare in modo analitico le ragioni di illegittimità dell’atto, riferendole alle norme che governano lo specifico procedimento. È inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) cod. proc. amm. il ricorso che, da un lato, affermi il possesso dei requisiti reddituali da parte del datore di lavoro e, dall’altro, sostenga il contrario, e che invochi una disciplina ormai superata dal D.L. 34/2020 senza confrontarsi con l’art. 103 del medesimo decreto. La contraddittorietà e l’astrattezza delle censure impediscono al giudice di apprezzare i profili di illegittimità dedotti.
Il Fatto
Il datore di lavoro del ricorrente, in qualità di rappresentante legale di una società agricola, presentava istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020 in favore del lavoratore straniero. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro esprimeva parere negativo per la carenza del requisito reddituale dell’impresa. Lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura notificava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990. La società depositava osservazioni e documentazione, trasmessa all’Ispettorato, che confermava il parere negativo.
Lo Sportello Unico adottava quindi il provvedimento di rigetto dell’istanza, impugnato dal ricorrente davanti al TAR. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva un unico motivo, lamentando la violazione di legge sotto molteplici profili: il provvedimento non avrebbe tenuto conto della documentazione successivamente prodotta dal datore di lavoro, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti reddituali; non avrebbe considerato la posizione dello straniero già presente sul territorio; i motivi ostativi riguarderebbero il solo datore di lavoro. Invocava poi l’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, che prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione quando il datore di lavoro non abbia presentato la domanda con diligenza.
Il Collegio rileva che il motivo non è idoneo a rendere comprensibile la critica mossa all’azione amministrativa, né sul piano della conformità alle fonti normative, né su quello della ragionevolezza e coerenza dell’iter procedimentale. Il ricorrente sostiene infatti, da un lato, che il datore di lavoro possiede i requisiti reddituali e, dall’altro, che questi, pur non possedendoli, avrebbe fatto lavorare il ricorrente alle proprie dipendenze: prospettazioni tra loro contraddittorie.
Il motivo richiama inoltre il d.lgs. 109/2012, superato dal D.L. 34/2020, che all’art. 103 disciplina la procedura di emersione. La modalità espositiva delle censure non puntualizza le ragioni dell’illegittimità, che dovrebbero riferirsi in modo analitico alle norme sul procedimento di emersione.
Il ricorso si pone così in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d) cod. proc. amm., non consentendo al Collegio di apprezzare i motivi a sostegno dell’impugnativa. Ne deriva l’inammissibilità del motivo e dell’intero ricorso. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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