Commissariamento della fondazione per insufficienza patrimoniale e poteri dell’autorità (TAR Sardegna n. 326 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 25 cod. civ. ha portata generale e disciplina l’attività di controllo e vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni, compreso il potere di sciogliere l’organo amministrativo e nominare un commissario straordinario. L’insufficienza del patrimonio rispetto agli scopi statutari non è estranea a tale potere: essa, rendendo impossibile l’attuazione delle disposizioni dell’atto di fondazione, integra la fattispecie che legittima l’intervento dell’autorità governativa. Il riferimento all’art. 28 cod. civ. riguarda la trasformazione quale misura meno drastica dell’estinzione e non esclude il ricorso allo strumento del commissariamento. Il controllo regionale transita dall’analisi tecnica del quadro economico-finanziario e dal riscontro di un depauperamento pluriennale lesivo dei fini sociali. Il giudizio non invade il merito gestionale quando si fonda sull’autodichiarata impossibilità, da parte dell’organo amministrativo, di continuare a operare come entità in funzionamento.
Il Fatto
Il Comune, socio fondatore di una fondazione di partecipazione che gestisce servizi socio-sanitari per anziani in una struttura di proprietà comunale, impugna gli atti con cui la Regione ha disposto il commissariamento dell’ente. L’intervento regionale si colloca dopo l’avvio di un contraddittorio sulla situazione contabile e in presenza di un contenzioso con la cooperativa affidataria dei servizi, sfociato in un pignoramento e nell’accantonamento di poste passive a fondo rischi.
Con un primo motivo il Comune sostiene che, vertendosi in ipotesi di insufficienza patrimoniale, la Regione avrebbe dovuto applicare l’art. 28 cod. civ. e non l’art. 25 cod. civ.. Con il secondo lamenta uno sviamento di potere, per essere il controllo scivolato sul merito della gestione. Con il terzo censura difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. La Fondazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Il Comune è socio fondatore e, in assenza di altri soci, è l’ente deputato a nominare l’intero consiglio di amministrazione: il commissariamento, demandando all’organo straordinario la verifica dei presupposti per la trasformazione o l’estinzione, incide sull’utilizzo del patrimonio conferito per finalità che il socio fondatore intendeva preservare. L’interesse a ricorrere è quindi diretto e attuale.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 10 d.P.R. n. 348/1979 e l’art. 7 d.P.R. n. 361/2000 hanno delegato alla Regione le funzioni sul riconoscimento e sul registro delle persone giuridiche private, mentre la delibera regionale n. 50/6 del 2012 individua nella verifica dei bilanci lo strumento per accertare la congruità dei mezzi rispetto agli scopi. La documentazione acquisita ha rivelato un disequilibrio pluriennale e un indice di probabilità di default molto elevato, con un indice di liquidità primario crollato al netto delle somme pignorate; il revisore ha rappresentato un’incertezza significativa sulla continuità aziendale.
Secondo il Collegio la tesi del ricorrente è frutto di una distinzione troppo rigida tra le due norme. L’art. 25 cod. civ. ha portata generale; l’art. 28 cod. civ. disciplina la trasformazione e non esaurisce le ipotesi di intervento. Il patrimonio divenuto insufficiente è proprio ciò che rende impossibile attuare le disposizioni dell’atto di fondazione, e dunque rientra nella fattispecie dell’art. 25. La compensazione debiti/crediti deliberata dal consiglio di amministrazione è stata ritenuta inidonea, perché basata su pretese prive di riscontro e non coerente con i principi contabili di prudenza e veridicità.
Quanto al supposto sviamento, la Regione non ha sindacato la convenienza della gestione, ma ha preso atto dell’impossibilità dichiarata dagli stessi amministratori di perseguire i fini sociali. L’intervento ha mirato a preservare la sopravvivenza dell’ente e la sua capacità operativa, in linea con l’indirizzo del Cons. Stato n. 10956 del 2023. Sul piano della proporzionalità, l’Amministrazione avrebbe potuto revocare il riconoscimento e procedere all’estinzione o trasformazione; il commissariamento ha rappresentato la misura meno Sacrificante, rinviando ogni valutazione successiva all’esito delle verifiche dell’organo straordinario. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 25 c.c. – Controllo sull'amministrazione delle fondazioni
- Art. 28 c.c. – Trasformazione delle fondazioni