Conto economale ricompilato e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 35 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il giudice contabile, a fronte di un conto economale ricompilato e parificato in via amministrativa, approva il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile quando le residue irregolarità siano di minima entità e la documentazione giustificativa risulti irreperibile per il lungo tempo trascorso dalla gestione. L’assenza di profili di responsabilità a carico dell’agente contabile, unita all’ottemperanza alle indicazioni impartite dal giudice con precedente sentenza-ordinanza, consente la definizione favorevole del giudizio. La fisiologica irreperibilità della documentazione non addebitabile all’agente non integra di per sé irregolarità sanzionabile.

Il Fatto

La vicenda riguarda i conti giudiziali resi da un’agente economo di un Comune per l’esercizio 2013, inizialmente articolati su due periodi e poi riuniti. Con una precedente sentenza-ordinanza n. 94/2022 la Sezione aveva dichiarato improcedibile uno dei conti e irregolare l’altro, negando il discarico e ordinando la ricompilazione dei conti in un unico documento, oltre al deposito di specifica documentazione.

In riscontro a tale provvedimento l’amministrazione ha trasmesso il conto ricompilato e la documentazione richiesta. All’udienza pubblica il relatore ha illustrato l’esito dell’esame, segnalando che parte della documentazione risultava irreperibile presso gli atti del Comune e che alcuni documenti erano ormai illeggibili, e che talune spese non trovavano giustificazione. Il Pubblico Ministero ha confermato la mancanza di documenti essenziali, rappresentando l’opportunità di un supplemento d’istruttoria, pur rimettendosi alle decisioni del Collegio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che l’agente contabile e l’amministrazione hanno sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto con la sentenza-ordinanza n. 94/2022 e che il conto firmato dall’agente, riferito all’intero esercizio 2013, è stato parificato in via amministrativa. Questo dato assume rilievo decisivo nel percorso argomentativo del Collegio.

Il giudice contabile esamina poi le residue irregolarità, che pure permangono. Le ritiene tuttavia superabili sotto un duplice profilo: per la minima entità degli importi non giustificati e per l’irreperibilità dei relativi atti, dovuta al lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione in esame.

Su questa base la Corte esclude che siano ravvisabili profili di responsabilità a carico dell’agente contabile. L’accertamento negativo di responsabilità costituisce il presupposto logico dell’approvazione: il conto ricompilato, depositato nel fascicolo del giudizio, può essere approvato alla luce della documentazione in atti.

Il dispositivo approva pertanto il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile per l’intero periodo considerato, senza statuizione sulle spese. La decisione valorizza la distinzione tra irregolarità documentali riconducibili a fattori oggettivi e profili di responsabilità contabile veri e propri, escludendo i secondi in presenza dei primi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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