Prescrizione del medico di base non prova presenza anteriore all’8 marzo 2020 (TAR Lombardia n. 385 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, la prova della presenza dello straniero in Italia anteriormente all’8 marzo 2020 è soggetta a un principio di tipicità dei mezzi di prova. Sono ammesse la dichiarazione di presenza e le attestazioni o la documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici. Il medico assume la qualifica di organismo pubblico solo quando opera nell’ambito di una struttura pubblica; il libero professionista non la assume, e il documento che rilascia è assimilabile a una testimonianza, come tale non probante. La prescrizione farmaceutica redatta in carta libera, priva di elementi di riconducibilità al Servizio sanitario nazionale, non è idonea a dimostrare il requisito temporale. La revoca del provvedimento favorevole è pertanto legittima.
Il Fatto
Il datore di lavoro del ricorrente presentava allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Brescia l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. L’amministrazione accoglieva l’istanza e in data 26 ottobre 2022 rilasciava il contratto di soggiorno per lavoro domestico subordinato.
I successivi controlli sulla documentazione rivelavano la contraffazione del titolo di viaggio prodotto per comprovare la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020: la società di trasporto confermava che il numero di prenotazione indicato corrispondeva a un diverso biglietto. Seguiva il preavviso di revoca ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, in data 4 luglio 2023, il decreto di revoca del provvedimento favorevole e del contratto di soggiorno. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998 e sul difetto di istruttoria. La questione centrale riguarda il modo in cui lo straniero può dimostrare la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020.
Il Giudice ricostruisce il quadro normativo. L’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020 richiede i rilievi fotodattiloscopici anteriori a quella data ovvero il soggiorno in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Da questa formulazione si ricava un principio di tipicità dei mezzi di prova, ribadito dal D.M. 27 maggio 2020 e dalle circolari del Ministero dell’Interno del 30 maggio e del 17 novembre 2020, che escludono espressamente le dichiarazioni testimoniali.
Nel caso concreto il ricorrente aveva prodotto la copia di una prescrizione farmaceutica rilasciata in carta libera, con intestazione e timbro nominativo di un medico chirurgo, priva di qualsiasi elemento di riconducibilità al Servizio sanitario nazionale o ad altro ente pubblico. Il documento non soddisfa il requisito di provenienza richiesto dalla norma.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata — Cons. Stato, sez. III, n. 3694/2016, TAR Veneto, sez. III, n. 494/2022, TAR Brescia, sez. I, n. 1291/2022 e la sentenza della Sezione n. 731 del 2022 — secondo cui il medico è organismo pubblico solo se opera nell’ambito di una struttura pubblica. Fuori da tale ambito il documento è assimilabile a una testimonianza e non ha valenza probatoria nel procedimento di emersione.
Il ricorso è quindi rigettato, con conferma dell’operato della Prefettura. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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