Il divieto di trasformare manufatti agricoli in volumi residenziali nel PTCP ligure (TAR Liguria n. 299 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 49-bis, comma 3, ultimo periodo, delle norme di attuazione del P.T.C.P. della Liguria, nel prevedere che «non è comunque ammessa la trasformazione di serre e altri manufatti agricoli in volumi edilizi residenziali», preclude ogni mutamento di destinazione d’uso da agricolo a residenziale dei manufatti esistenti, anche quando questi siano già chiusi perimetralmente e dotati di autonoma rilevanza volumetrica. La ratio della disposizione è quella di conservare gli elementi funzionali all’attività agricola ed evitare l’incremento della consistenza insediativa in ambiti dichiarati saturi. La destinazione d’uso dei manufatti esistenti non è irrilevante sotto il profilo paesaggistico, incidendo sull’assetto insediativo del territorio. L’omissione del parere obbligatorio della commissione locale per il paesaggio non determina l’annullamento del diniego quando il contenuto dispositivo dell’atto è vincolato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile ad uso magazzino nel Comune di Pieve Ligure, presentava istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata per il cambio di destinazione d’uso da magazzino agricolo ad abitazione e la modifica delle bucature. Il Comune inoltrava preavviso di diniego, fondato sul parere contrario della commissione edilizia e sul contrasto con l’art. 49-bis, comma 3, delle N.A. al P.T.C.P.; quindi adottava il diniego definitivo.
La ricorrente impugnava il provvedimento, estendendo l’impugnazione agli atti di approvazione del PUC e alla stessa disposizione del P.T.C.P., deducendo incompetenza della commissione edilizia, erronea interpretazione della norma paesaggistica, erronea qualificazione del manufatto e difetto di motivazione sulle osservazioni procedimentali. Il Comune e la Regione Liguria resistevano, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del manufatto. Il locale, categoria catastale C2, è funzionale all’attività di coltivazione del fondo e rientra nella destinazione d’uso rurale ex art. 13 lett. e) L.R. n. 16/2008; la qualificazione è confermata dal titolo abilitativo, che lo definisce magazzino agricolo. La sola classificazione catastale non vale a superare la destinazione funzionale edilizia: il terzo motivo è quindi infondato.
Su questa base il Collegio ritiene che la disposizione del P.T.C.P. sia obiettivamente preclusiva dell’intervento. Il secondo motivo — secondo cui il divieto riguarderebbe solo manufatti privi di volume, essendo il locale chiuso su tutti i lati — confligge con la rubrica della norma, che disciplina il regime di mantenimento in ambito saturo. Il pianificatore intende conservare gli elementi funzionali all’agricoltura ed evitare l’incremento di consistenza insediativa, sia mediante nuove costruzioni sia mediante mutamenti di destinazione d’uso. L’argomento della ricorrente «prova troppo»: anche a voler riconoscere rilevanza volumetrica al manufatto, il cambio d’uso accresce comunque la consistenza insediativa.
L’impugnazione in via subordinata della stessa norma è dichiarata palesemente infondata, oltreché inammissibilmente generica. La destinazione d’uso dei manufatti incide sull’assetto insediativo e non è estranea alla tutela paesaggistica, in coerenza con l’art. 9 delle N.A. del P.T.C.P.
Quanto al primo motivo, l’omissione del parere obbligatorio della C.L.P. integra una violazione procedimentale che, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, L. n. 241/1990, non comporta annullamento quando il contenuto dell’atto è vincolato; richiamata Cons. giust. amm. Sicilia n. 116 del 2022. Il quarto motivo è infondato: il diniego dà atto delle osservazioni, riesaminate dalla commissione, e non è richiesta analitica confutazione di ogni argomento, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8539 del 2024. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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