Iscrizione elenco speciale igienisti dentali tra giurisdizione speciale e carenza del TAR (TAR Lombardia n. 1049 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sulle controversie relative all’iscrizione negli elenchi professionali degli esercenti le professioni sanitarie, compresi gli elenchi speciali ad esaurimento, sussiste la giurisdizione speciale ed esclusiva della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, istituita presso il Ministero della Salute. Tale Commissione, ai sensi del d.lgs.C.p.S. n. 233/1946 e del d.P.R. n. 221/1950, nonché dell’art. 15, comma 3-bis, d.l. n. 158/2012, esercita funzioni giurisdizionali in materia di iscrizione agli albi e agli elenchi delle professioni sanitarie, con giurisdizione esclusiva e non derogabile. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo avverso il diniego di iscrizione, dovendosi indicare quale giudice munito di giurisdizione la predetta Commissione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente aveva conseguito nel 1990 un attestato di specializzazione quale igienista dentale presso una scuola superiore di specializzazione per le professioni sanitarie, svolgendo successivamente la relativa attività professionale. Nel 2019 chiedeva l’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento istituito presso l’Ordine professionale competente, per lo svolgimento delle attività previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale.
L’Ordine respingeva la domanda, ritenendo il mancato possesso del titolo che avesse permesso di svolgere o continuare a svolgere l’attività professionale, secondo i requisiti previsti dall’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero della Salute 9.8.2019. Esperito il preavviso di rigetto e presentate le osservazioni, il diniego veniva comunicato nel luglio 2022. La ricorrente impugnava così il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo l’incompetenza dell’organo emanante, la violazione della disciplina sugli elenchi speciali e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ordine e la ritiene fondata. Il d.lgs.C.p.S. n. 233/1946 ha istituito presso il Ministero della Salute la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, qualificabile come organo di giurisdizione speciale. Il relativo regolamento di attuazione, approvato con d.P.R. n. 221/1950, le attribuisce l’esame dei ricorsi dei professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini in materia di tenuta degli albi, sanzioni disciplinari e regolarità delle operazioni elettorali.
La natura giurisdizionale dell’organo trova conferma nell’art. 15, comma 3-bis, d.l. n. 158/2012, che le riconosce espressamente funzioni di giurisdizione speciale in materia di iscrizione agli albi delle professioni sanitarie. Ne deriva una giurisdizione esclusiva e non derogabile, avverso le cui decisioni è ammesso unicamente il ricorso alla Commissione, salvo il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Il Collegio richiama sul punto il precedente del T.A.R. Puglia, Sez. II, n. 729 del 23.4.2021, reso in fattispecie analoga di diniego di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, nonché la giurisprudenza amministrativa che ha ribadito il permanere della giurisdizione speciale (Cons. Stato, Sez. III, n. 7088 del 21.10.2021; Cons. Stato, Sez. III, n. 5685/2012; T.A.R. Lazio n. 7533 del 30.6.2016; T.A.R. Liguria n. 837 del 24.11.2020).
La circostanza che la controversia riguardi l’iscrizione in un elenco speciale, anziché nell’albo, non muta i termini della questione: la ratio è identica, consistendo nella verifica dei titoli previsti dalla legge ai fini dell’esercizio della professione e nell’inclusione in un documento pubblico che ne attesta la sussistenza. Il Collegio osserva, per inciso, che ove le due fattispecie non fossero equiparabili la giurisdizione spetterebbe comunque al giudice ordinario, trattandosi di attività vincolata corrispondente al diritto soggettivo all’iscrizione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm., davanti alla quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con le modalità del comma 2. Le spese sono compensate in ragione dei profili problematici del riparto.
Nota della Redazione
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