Emersione lavoro irregolare: requisito redditizio del datore non provato (TAR Lombardia n. 267 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, il requisito del reddito minimo del datore di lavoro previsto dall’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 costituisce presupposto oggettivo della procedura e grava sulle parti, che devono provarlo in sede procedimentale. Il diniego fondato sull’insufficienza reddituale, preceduto dal preavviso di rigetto, non è viziato per difetto di istruttoria o di motivazione quando richiama il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e le parti non abbiano prodotto elementi idonei a superarlo. La mancata previsione del permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di difetto originario dei requisiti di emersione non viola l’art. 3 Cost., perché il legislatore gode di ampia discrezionalità, nel limite della manifesta arbitrarietà, e il titolo presuppone l’accertata sussistenza ab origine dei requisiti di regolarizzazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di emersione presentata in suo favore ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, per un rapporto di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il diniego richiama il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ha rilevato l’insufficienza del reddito del datore di lavoro rispetto alla soglia di 27.000,00 euro annui, applicabile ai nuclei familiari composti da più soggetti conviventi. Il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, non emergendo dal provvedimento le ragioni della ritenuta insufficienza reddituale, e lamenta il mancato rilascio del permesso per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale tratta congiuntamente le censure, connesse sul piano logico e giuridico, e ne rileva la palese infondatezza, che consente di prescindere dalle eccezioni pregiudiziali dell’amministrazione. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020, che fissa il reddito imponibile minimo del datore di lavoro in 20.000,00 euro annui per il nucleo composto da un solo percettore e in 27.000,00 euro annui per il nucleo inteso come famiglia anagrafica con più conviventi, ammettendo il concorso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado anche se non conviventi.

Il Collegio osserva che il legislatore può subordinare la regolarizzazione del rapporto con lo straniero a determinati requisiti, posti a tutela di interessi pubblici e diretti a prevenire elusioni del sistema di ingresso e soggiorno per ragioni di lavoro (Corte Cost. n. 149 del 2023). La soglia reddituale garantisce l’effettiva capacità economica del datore e la sostenibilità del costo del lavoro, tutelando così l’interesse del lavoratore al corretto trattamento retributivo e contributivo.

Nel caso concreto non è contestato che il datore appartenga a un nucleo familiare composto da più persone e che avrebbe dovuto documentare il reddito di almeno 27.000,00 euro. Dalla documentazione in atti non risulta tuttavia la disponibilità di un reddito pari all’importo richiesto. L’amministrazione ha notificato il preavviso di rigetto, sottoponendo alle parti la questione dell’insufficienza reddituale, ma gli interessati non hanno prodotto elementi idonei a superarla, né in sede procedimentale né in giudizio, neppure a titolo di principio di prova. Il TAR ribadisce che è onere delle parti dimostrare la sussistenza dei presupposti della procedura, compreso quello reddituale, e che il provvedimento, richiamando il parere dell’Ispettorato, espone in modo sintetico ma sufficiente le ragioni ostative.

Quanto al permesso per attesa occupazione, il Tribunale richiama la Corte Cost. n. 209 del 2023: aver limitato il rilascio del titolo alle sole ipotesi di cessazione del rapporto per fatti sopravvenuti all’avvio della regolarizzazione, escludendolo in caso di difetto originario dei requisiti, non valica il limite della manifesta irragionevolezza. Il titolo temporaneo consente, come nella procedura ordinaria ex art. 22, comma 11, t.u. immigrazione, un periodo di ricerca di nuova occupazione, ma presuppone l’accertata sussistenza ab origine dei requisiti di emersione. La soglia reddituale, inoltre, previene la regolarizzazione di rapporti fittizi e assicura la sostenibilità del costo del lavoro (Corte Cost. n. 149 del 2023). Non rilevano i richiami ad altre discipline di regolarizzazione, attesa la natura eccezionale e la specificità di ciascun procedimento (Corte Cost. n. 209 del 2023, n. 88 del 2023 e n. 172 del 2012). Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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