Soglia reddituale per emersione: presunzione assoluta e insindacabile discrezionalità (TAR Lombardia n. 135 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020, il requisito reddituale del datore di lavoro fissato dall’art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile e oggetto di presunzione normativa assoluta, volta a garantire certezza e uniformità applicativa. L’amministrazione non dispone di alcun margine discrezionale per apprezzare la sufficienza di un reddito inferiore alla soglia, neppure quando lo scostamento sia minimo. La capacità reddituale rilevante è esclusivamente quella risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell’istanza di emersione: nessun rilievo assumono dichiarazioni integrative relative al medesimo periodo d’imposta ma trasmesse successivamente. È dunque legittimo il diniego fondato sull’insufficienza del reddito e sulla non trasparenza della documentazione prodotta a integrazione.
Il Fatto
Un datore di lavoro ha presentato in data 15.06.2020 domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020 in favore di una lavoratrice addetta al lavoro domestico. Acquisito il parere negativo dell’I.T.L. per carenza del requisito reddituale, la Prefettura ha comunicato il preavviso di rigetto, rilevando un reddito del datore di lavoro per il 2019 pari a € 26.076, inferiore alla soglia di € 27.000 applicabile al nucleo familiare.
Il datore di lavoro ha quindi integrato il reddito con quello della moglie, pari a € 988, di cui € 888 da lavoro dipendente attestati da CUD e € 100 indicati in dichiarazione come corrispettivo di attività commerciali non abituali. Su richiesta della Prefettura i ricorrenti hanno prodotto la dichiarazione del proprietario dell’abitazione e una fattura per prestazioni occasionali di pulizia, recante marca da bollo apposta tre anni dopo. La Prefettura ha respinto l’istanza e i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR, che ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 40 del 19.01.2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020 demanda a decreto ministeriale la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro; l’art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020 prevede che il reddito imponibile non possa essere inferiore a € 27.000 annui per il nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, con possibilità per coniuge e parenti entro il secondo grado di concorrere anche se non conviventi.
Il TAR richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8006 del 2022, secondo cui la titolarità del reddito minimo è presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura, avendo la funzione di dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro. La valutazione amministrativa non investe l’adeguatezza economica in sé, rimessa a un criterio oggettivo di soglia, ma le risorse che concorrono al raggiungimento della capacità contributiva.
Nel caso concreto l’amministrazione ha ritenuto inidonea l’integrazione documentale. Il Collegio condivide: l’integrazione è intervenuta solo dopo il preavviso di diniego; l’importo di € 100 necessario al raggiungimento della soglia è stato inserito in dichiarazione solo il 02.08.2021; la fattura reca marca da bollo posteriore di tre anni all’emissione. Tali elementi denotano un intento strumentale e un comportamento non trasparente, incompatibile con la dimostrazione del requisito.
Il TAR afferma che la capacità reddituale rilevante è esclusivamente quella risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell’istanza, richiamando TAR Brescia, Sez. II, n. 894 del 2023: nessun rilievo possono avere dichiarazioni integrative relative al 2019 ma trasmesse dopo la domanda. Irrilevante è anche l’assenza di obbligo dichiarativo per la moglie, poiché la dichiarazione tardiva e la documentazione confezionata ad hoc confermano l’uso strumentale.
Respinta è poi la tesi del reddito di € 26.964,43, di poco inferiore alla soglia: la fissazione del limite integra una presunzione normativa finalizzata a semplificazione, certezza e uniformità, priva di deroghe o soglie di tolleranza. Essa non lascia margini discrezionali e non presenta profili di irragionevolezza o sproporzione. Il rigetto del ricorso consegue alla mancata dimostrazione del requisito, a prescindere dall’entità dello scostamento; le spese sono poste a carico dei ricorrenti per soccombenza.
Nota della Redazione
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