Deroga 2017 inapplicabile ai requisiti maturati prima della cessazione dal servizio (Cons. Stato n. 2235 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1051-bis cod. ord. mil., introdotto dal d.lgs. n. 173 del 2019, deroga al principio generale della necessaria permanenza in servizio ai fini dell’avanzamento e ha, pertanto, natura eccezionale, con conseguente interpretazione restrittiva. Il riferimento temporale del 1° luglio 2017 va inteso unitariamente rispetto a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: la cessazione dal servizio, la maturazione della permanenza minima nel grado e la formazione dell’aliquota di avanzamento devono collocarsi successivamente a tale data. Il difetto anche di uno solo dei presupposti rende inapplicabile la deroga e impone il ritorno alla disciplina generale dell’art. 1051 cod. ord. mil., che subordina la promozione all’attualità della permanenza in servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, vicebrigadiere dell’Arma dei carabinieri, è cessato dal servizio permanente per infermità ed è stato collocato in congedo assoluto a decorrere dal 17 settembre 2018. Nel maggio 2020 ha chiesto di essere valutato per l’avanzamento al grado di brigadiere ai sensi dell’art. 1051-bis cod. ord. mil., ritenendo di possedere i requisiti richiesti.

La Direzione generale per il personale militare ha dapprima invitato il Comando generale a procedere alla valutazione; poi, sopravvenuta la circolare ministeriale del 2 novembre 2020, ha annullato la nota precedente e negato l’avanzamento, rilevando che la permanenza minima nel grado era stata maturata prima del 1° luglio 2017. Il TAR Campania ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti, inclusa la circolare. Il Ministero ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina direttamente i motivi di primo grado, tempestivamente riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015. Nel merito ritiene infondata la censura accolta dal TAR, muovendo dalla constatazione che la disposizione introduce una deroga al principio dell’art. 1051 cod. ord. mil. e va quindi letta in senso restrittivo, come già affermato da Cons. Stato, sez. I, n. 1486 del 2023.

Il riferimento al 1° luglio 2017 non può essere riferito alla sola cessazione dal servizio: esso vale per tutti i presupposti. La Sezione richiama la propria sentenza n. 5605 del 2025, resa in vicenda sovrapponibile, che ha individuato tre condizioni concorrenti: l’evento impeditivo della valutazione successivo al 1° luglio 2017, la permanenza minima nel grado maturata dopo tale data e l’aliquota formata dopo la stessa. Nel caso concreto mancano le ultime due, essendo la permanenza maturata il 30 giugno 2016 e l’aliquota riferita al 31 dicembre 2016. La posizione dell’appellato resta quindi estranea alla deroga.

Quanto al primo motivo, la comunicazione dei motivi ostativi è superflua perché il provvedimento esprime un potere vincolato; il vizio procedimentale non è invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990. Il terzo motivo è infondato: la circolare è atto meramente interpretativo, non introduce disciplina nuova e non viola l’irretroattività.

Il quarto motivo è parimenti infondato. La nota ritirata aveva carattere endoprocedimentale e non attribuiva utilità definitive, sicché il suo ritiro non richiedeva l’autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 953 del 2016). L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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