Endoprotesi, recupero integrale degli sconti e garanzie partecipative (Cons. Stato n. 7174 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione regionale che, per i ricoveri di un periodo pregresso, impone agli erogatori accreditati la restituzione dell’intero ammontare degli sconti ottenuti sull’acquisto delle endoprotesi, anziché utilizzare i costi depurati dagli sconti per rideterminare il costo medio regionale e le connesse tariffe integrative, non si limita a rettificare i dati della rendicontazione, ma introduce un criterio di remunerazione diverso da quello applicato. Un siffatto intervento incide su situazioni economiche già definite e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il vizio non è meramente formale, poiché le osservazioni degli interessati possono condurre a un esito diverso dell’azione amministrativa. Irrilevante è la natura generale dell’atto, non contestata dall’Amministrazione.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, accreditata e a contratto con il Servizio sanitario regionale, impugnava davanti al TAR Lombardia la deliberazione della Giunta regionale che, per i ricoveri effettuati dal 2010 al 2019, ridisegnava il riconoscimento economico aggiuntivo delle endoprotesi rispetto alla tariffa DRG.
La ricorrente lamentava l’introduzione retroattiva di un diverso criterio, la carenza dei presupposti, la violazione delle garanzie partecipative e dei principi di affidamento e correttezza. Il TAR accoglieva il ricorso sul primo motivo, riteneva il vizio non formale e annullava la delibera, compensando le spese. La Regione appellava, sostenendo che il metodo di rendicontazione dei costi reali fosse rimasto invariato e che l’atto si limitasse ad attivare un procedimento di verifica e recupero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 8-sexies, d.lgs. n. 502 del 1992, che fonda il finanziamento delle strutture su un ammontare globale predefinito e su tariffe predeterminate, e dal decreto ministeriale del 18 ottobre 2012, che ammette una remunerazione aggiuntiva per i dispositivi ad alto costo nei soli casi individuati dagli accordi interregionali. Ricostruisce poi il meccanismo regionale: il costo medio ponderato delle endoprotesi, calcolato sulla media aritmetica dei valori comunicati tra il 10° e il 90° percentile, fungeva da base per l’applicazione di una quota percentuale e per la determinazione di tariffe uniformi per tutti gli erogatori.
Su questa premessa il Consiglio di Stato affronta la tesi regionale. La difesa dell’Amministrazione non contesta in astratto l’applicabilità dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e sostiene che la delibera non abbia innovato il quadro regolatorio, limitandosi a imporre la rendicontazione al netto degli sconti conformemente a un obbligo già insito nel sistema.
La prospettazione è respinta. Il Collegio ritiene assorbente il rilievo che l’atto non si limita a rettificare i dati, ma incide sul meccanismo economico di determinazione della remunerazione: per il 2010-2018 gli erogatori devono restituire l’intero valore degli sconti, per il 2019 il recupero riguarda lo scostamento tra importi rendicontati e dati corretti. Una modalità siffatta si discosta dal criterio applicato. In continuità con il sistema previgente, la Regione avrebbe dovuto usare i costi depurati per rideterminare il costo medio regionale e le tariffe integrative, recuperando poi la sola differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto.
L’oggetto del recupero è invece l’intero ammontare degli sconti, non la differenza di remunerazione: ciò integra un criterio differente da quello su cui era costruito il sistema. Non vale a escluderlo la qualificazione del recupero come “eventuale”, espressione che implica soltanto la verifica della posizione delle singole imprese. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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