Energia gratuita da media derivazione idroelettrica e giurisdizione del TSAP (TAR Trentino-Alto Adige n. 21 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso dovuto per l’energia elettrica gratuita non ritirata costituisce elemento essenziale del sinallagma sotteso alla concessione di derivazione idroelettrica, grande o media che sia. I provvedimenti che lo determinano incidono direttamente sulla gestione del demanio idrico e sugli interessi pubblici connessi. Sussiste pertanto la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1775/1933. La qualificazione della derivazione come piccola o media e i motivi di gravame che su di essa si appuntano non mutano il presupposto sostanziale dell’ascrizione della controversia al giudice specializzato.
Il Fatto
Un Comune, contitolare e socio maggior gestore di una concessione per una derivazione idroelettrica, impugna la nota con cui l’Ufficio provinciale competente gli ha intimato, per il primo semestre 2023, il pagamento di un importo a titolo di energia elettrica gratuita non ritirata. Il ricorrente contesta anche gli atti presupposti: il decreto presidenziale che determina il compenso unitario, la decisione della Giunta che ha ritenuto vantaggioso richiederlo in denaro e la deliberazione che autorizza il Presidente a fissarlo.
La derivazione è qualificata come media derivazione ai sensi della legge provinciale, mentre per la disciplina statale rientra tra le piccole derivazioni. La Provincia eccepisce la tardività del ricorso e nel merito ne chiede il rigetto, previo diniego della tutela cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha previamente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile rilevanza della questione di difetto di giurisdizione. La decisione si fonda sulla giurisprudenza formatasi su un istituto analogo introdotto dall’art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79/1999, che consente alle Regioni di imporre ai concessionari la cessione gratuita di energia.
I Tribunali amministrativi aditi hanno declinato la giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e il Cons. Stato, sez. VII, n. 8919/2022 e n. 7467/2022, ha chiarito che la quantificazione del canone e il correlato obbligo di pagamento incidono in modo diretto sulla gestione del demanio idrico. La cessione di energia, peraltro monetizzata, è prestazione dedotta in obbligazione e corrispettivo inserito nel sinallagma concessorio, il cui oggetto resta la gestione della derivazione.
Il Collegio richiama anche la giurisprudenza della Cass., SS.UU., n. 18827/2019, che riconduce alla materia delle acque pubbliche i giudizi di impugnazione dei provvedimenti di determinazione del canone per le grandi derivazioni, e la Cass. civ., sez. VI, ord. n. 4699/2017. Il fondamento della giurisdizione specializzata risiede nell’idoneità di tali provvedimenti a incidere sul rapporto concessorio e sugli interessi pubblici connessi alla gestione delle acque.
Il Tribunale ritiene che il principio si attagli alla fattispecie anche se riferita a una media derivazione. La classificazione e i motivi su di essa fondati non incidono sul presupposto dirimente: l’onere di cessione gratuita è elemento essenziale della concessione, della quale è palese l’afferenza al regime delle acque. Ne segue la dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, con rimessione della causa al TSAP, dinanzi al quale il giudizio può essere riproposto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti della domanda. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della materia e dell’evoluzione giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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