Accesso del subappaltatore agli atti della stazione appaltante e soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 182 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il subappaltatore è titolare di un interesse strumentale all’accesso alla documentazione contabile dell’appalto, ai sensi degli artt. 22, comma 1, lett. b), e 24, comma 7, legge n. 241/1990, quando l’ostensione serve a far valere in giudizio il proprio diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, tanto verso la stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, quanto verso le controparti contrattuali. La società concessionaria autostradale è soggetto di diritto privato che, per l’attività di pubblico interesse svolta in forza di convenzione, è tenuta alla disciplina sull’accesso documentale. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta esibizione della documentazione, non impedisce l’accertamento della soccombenza virtuale e la condanna dell’amministrazione alle spese processuali.
Il Fatto
La ricorrente, società subappaltatrice, aveva ricevuto l’esecuzione di alcuni lavori relativi a un appalto per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento strutturale di manufatti, affidato dalla società concessionaria autostradale a un consorzio stabile, del quale la consorziata esecutrice aveva a sua volta subappaltato le lavorazioni. A fronte del mancato pagamento di alcune fatture, la subappaltatrice ha chiesto alla stazione appaltante l’accesso alla documentazione contabile relativa alle lavorazioni, ritenuta necessaria per far valere in separata sede il proprio diritto al pagamento.
La concessionaria ha opposto un diniego parziale con nota del 7.11.2023, limitando l’ostensione ad alcuni soli documenti. La subappaltatrice ha impugnato quella nota chiedendo il riconoscimento del diritto di accesso. Nel corso del giudizio la società ha riferito che, con pec del 6.12.2023, la concessionaria aveva integralmente esibito la documentazione, dichiarandosi soddisfatta ma insistendo per la delibazione del gravame ai soli fini della soccombenza virtuale e della refusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, per stessa ammissione della ricorrente, l’amministrazione ha esibito i provvedimenti richiesti dopo la proposizione del ricorso e nel corso del giudizio. Ricorrono quindi i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con soddisfazione integrale della pretesa.
La definizione in rito non esaurisce però il contenzioso, perché la ricorrente ha chiesto l’accertamento della soccombenza virtuale ai fini delle spese. Il Tribunale verifica perciò la fondatezza originaria del ricorso, sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo. Sul piano soggettivo richiama l’art. 22, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, che include tra i soggetti tenuti a garantire l’accesso anche i soggetti di diritto privato, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
La concessionaria autostradale, in qualità di concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la costruzione e gestione di tratte autostradali, in forza della Convenzione Unica del 7.11.2007 e del successivo Atto Aggiuntivo del 15.6.2016, è soggetto privato che svolge attività di pubblico interesse. Per tale attività è dunque soggetta alla disciplina sull’accesso documentale.
Sul piano oggettivo il Collegio ravvisa l’interesse strumentale della ricorrente, ai sensi degli artt. 22, comma 1, lett. b), e 24, comma 7, legge n. 241/1990. L’istanza mirava ad acquisire documenti necessari per difendere in giudizio la propria posizione di esecutrice di un contratto di subappalto, in relazione al quale lamentava il mancato pagamento delle prestazioni, tanto verso la stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, quanto verso le controparti contrattuali in virtù del contratto.
Accertata in via virtuale la soccombenza, le spese del giudizio sono poste a carico della concessionaria, alla quale è sostanzialmente imputata la condotta di inadempimento all’obbligo legale di provvedere sull’istanza di accesso, e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell’attività processuale svolta dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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