Solidarietà tra consorzio e strutture sanitarie accreditato: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3588 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui l’azienda sanitaria, nel contesto di un contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, imponga la solidarietà tra società consortile e singole strutture consorziate per le obbligazioni derivanti dalla remunerazione delle prestazioni sanitarie non costituiscono esercizio di potere autoritativo. Esse incidono sul rapporto interno tra amministrazione e controparti private, sulla morfologia delle situazioni giuridiche e sulle modalità di adempimento, senza toccare il lato esterno del rapporto concessorio né la dimensione triangolare di adeguamento del fabbisogno e di controllo. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario: le doglianze sull’assenza di pluralità di debitori e sull’unitarietà del fatto costitutivo restano immanenti alla relazione paritetica strutturata secondo il binomio diritto-obbligo. Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione anche quando la modifica contrattuale sia introdotta mediante provvedimento amministrativo, poiché la questione si colloca comunque “a valle” del provvedimento.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente e le strutture in esso aggregate, che erogano prestazioni specialistiche di laboratorio in regime di convenzionamento con il servizio sanitario regionale, impugnano due delibere dell’azienda sanitaria provinciale. Con tali atti l’amministrazione ha riconosciuto anche alle singole strutture consorziate la contitolarità di diritti e obblighi discendenti dall’accordo in essere e ha assoggettato le obbligazioni, pregresse e attuali, al regime della solidarietà.
Le ricorrenti contestano la violazione dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e della disciplina regolamentare, sostenendo che il consorzio è l’unico soggetto accreditato e unico titolare delle situazioni giuridiche. Deducono inoltre l’estinzione dei rapporti pregressi e l’illegittima estensione della solidarietà a obbligazioni sorte in momenti diversi. L’azienda eccepisce, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il collegio ritiene dirimente e fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. In via preliminare chiarisce che la locuzione “convenzione” usata nelle delibere va riferita all’accordo contrattuale ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, come confermato dalla stessa amministrazione. Le delibere intervengono quindi su un assetto negoziale, attribuendo a consorzio e strutture consorziate, quali articolazioni operative, diritti e obblighi e imponendo la solidarietà per le obbligazioni sorte in vigenza dell’aggregazione.
L’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, ma esclude espressamente quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. La norma estende la giurisdizione alla fase esecutiva del rapporto concessorio, ma non copre le contestazioni a contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra concedente e concessionario.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità — Cass. civ., Sez. Un., n. 24074 del 2025 e Cass., S.U., n. 26206 del 2019 — il tribunale osserva che il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie è contratto di diritto privato, che non concorre alla determinazione dell’azione autoritativa e si colloca a valle di essa. Le delibere impugnate, quali atti modificativi dell’accordo, ne condividono la natura privatistica.
La circostanza che la modifica sia stata introdotta con provvedimento amministrativo non muta la natura della controversia, che riguarda i rapporti di dare e avere tra amministrazione e controparti private. Le delibere non toccano il lato esterno del rapporto concessorio né integrano prerogative di controllo, ma restano sul piano del rapporto interno, intervenendo sulle modalità di adempimento delle obbligazioni e rafforzando le pretese creditorie.
Il petitum sostanziale conferma la conclusione: le doglianze sull’assenza di pluralità di debitori e sull’unitarietà del fatto costitutivo attengono al regime di adempimento e alla correlata responsabilità, senza investire l’azione autoritativa. In linea con la Corte costituzionale n. 204/2004, la materia dei pubblici servizi è devoluta al giudice amministrativo solo se la pubblica amministrazione agisce in veste autoritativa, evenienza non ravvisabile in specie. Il ricorso è pertanto inammissibile, con devoluzione al giudice ordinario e possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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