Consolidato fiscale: deduzione interessi inesistenti e autonomia dei periodi d’imposta (Cass. civ. Sez. 5 n. 24249 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del giudizio tributario ex art. 337, comma 2, c.p.c. è facoltativa quando la causa pregiudicante sia pendente in Cassazione, non sussistendo un obbligo di attendere la definizione di altra annualità. In tema di consolidato fiscale, l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di recuperare a tassazione componenti negativi di reddito inesistenti, anche se il corrispondente componente positivo sia stato dichiarato dalla società consolidante, non operando alcuna elisione automatica delle poste infragruppo. La tassazione su base consolidata non fa venir meno l’autonomia impositiva di ciascuna società, che resta tenuta a determinare il proprio reddito secondo le regole ordinarie del TUIR.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento a Valbart s.r.l. (consolidata) e a Flowserve s.r.l. (consolidante), recuperando a tassazione, per l’anno 2012, interessi passivi per circa € 973.000, ritenuti indeducibili perché inesistenti: la controllante aveva infatti rinunciato al credito nei confronti della controllata, sicché il costo non era stato effettivamente sostenuto. La C.T.P. di Milano rigettava i ricorsi delle contribuenti. La C.T.R. della Lombardia, in riforma parziale, annullava il recupero per costi non documentati, ma confermava la pretesa sugli interessi. Flowserve s.r.l. (incorporante) proponeva due distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di pregiudizialità rispetto a un giudizio pendente per l’anno 2011, la nullità per ultrapetizione, e la violazione delle norme sulla deducibilità in regime di consolidato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, relativo alla sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., la Corte rileva che il giudizio pregiudicante (sull’anno 2011) era già pendente in Cassazione al momento della decisione della C.T.R., sicché la sospensione era meramente facoltativa e non obbligatoria, non ricorrendo i presupposti dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992 (che riguarda giudizi pendenti davanti alla stessa o ad altra Corte di Giustizia Tributaria). La Corte ritiene legittima la scelta della C.T.R. di non sospendere, stante anche l’autonomia dei periodi d’imposta.
Sul secondo motivo, la Corte esclude il vizio di ultrapetizione, osservando che il thema decidendum riguardava proprio l’esistenza del costo per interessi, e non la capienza del ROL. La C.T.R. ha correttamente affermato l’indeducibilità degli interessi maturati su un credito inesistente per intervenuta rinuncia, senza eccedere i limiti della domanda.
Quanto al terzo motivo, la Cassazione ribadisce che l’esecutività provvisoria della sentenza relativa all’anno 2011 non si estende automaticamente all’anno 2012, non essendovi pregiudizialità necessaria tra diverse annualità, e occorre valutare autonomamente la deducibilità del costo per ciascun periodo.
Infine, la Corte affronta il tema centrale del consolidato fiscale. Respinge la tesi della ricorrente secondo cui la tassazione del corrispondente ricavo in capo alla consolidante avrebbe reso irrilevante la deduzione del costo in capo alla consolidata. La Cassazione chiarisce che il consolidato fiscale non è assimilabile al bilancio consolidato civilistico: le società conservano la loro autonomia impositiva e sono tenute a determinare il proprio reddito secondo le regole ordinarie del TUIR. L’Amministrazione può quindi recuperare i costi inesistenti, anche se specularmente indicati come ricavi dalla controllante, perché non opera alcuna elisione automatica delle poste infragruppo. La diversa imputazione non determina una doppia imposizione, trattandosi di un’unica pretesa sull’inesistenza del costo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
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