Equa riparazione e colpa grave: valutazione autonoma del giudice dell’indennizzo (Cass. pen. Sez. III n. 13189 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, il giudice investito dell’istanza ex art. 314 cod. proc. pen. valuta in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili, anche quando la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata con la formula dubitativa “per non avere commesso il fatto”. Il processo di riparazione resta distinto da quello di cognizione: al giudice della riparazione non spetta stabilire se le condotte integrino reato, ma se esse abbiano costituito, anche in concorso con l’altrui errore, il presupposto della misura restrittiva della libertà personale. È ostativa all’indennizzo la condotta che, per eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi, abbia ingenerato, con valutazione ex ante, la falsa apparenza della configurabilità dell’illecito. Il giudizio così espresso, se adeguato e congruo, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di abusivo esercizio di attività finanziaria, aggravato dall’asserita finalità di agevolazione dell’associazione di tipo mafioso. Nel giudizio di merito era poi stato assolto, con la formula “per non avere commesso il fatto”, perché non era stata chiarita la natura dolosa o gravemente colposa delle condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione della misura.
Su tale base aveva chiesto l’equo indennizzo per ingiusta detenzione. La Corte di appello, in diversa composizione e in sede di rinvio dopo un precedente annullamento, aveva nuovamente rigettato la richiesta, ravvisando nella condotta dell’istante una colpa grave: la piena consapevolezza dell’illiceità dell’attività finanziaria paterna, desumibile dai colloqui intercettati in carcere e dalle cautele adottate per sottrarli alle forze dell’ordine. L’istante ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono trattati congiuntamente, perché entrambi denunciano la violazione dei principi fissati dalla pronuncia di annullamento. La Corte li ritiene infondati. L’assoluzione con la formula dubitativa non vale a smentire le condotte poste a base del provvedimento cautelare: quella formula, per un verso, presuppone la sussistenza del reato contestato, per altro verso ne esclude la riconducibilità all’imputato. I giudici di merito avevano semplicemente ritenuto le risultanze acquisite non bastevoli a fondare una pronuncia di condanna, non già inesistenti le condotte.
Escluso che i colloqui intercettati siano stati contraddetti o sconfessati dalla sentenza assolutoria, resta aperta la verifica spettante al giudice dell’istanza di equa riparazione: stabilire se le condotte rispondano a profili di dolo o colpa grave, tali da aver contribuito all’emissione o al mantenimento della misura.
La Corte ribadisce quindi l’autonomia del processo di riparazione rispetto a quello di cognizione. Il giudice della riparazione deve apprezzare in modo autonomo e completo tutte le prove, con particolare riguardo alle condotte tenute dal richiedente prima e dopo la perdita della libertà personale, e operare uno specifico raffronto tra la condotta dell’indagato e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità giudiziaria. Richiama sul punto Sez. U n. 34559 del 26.06.2002, De Benedictis, e Sez. U n. 43 del 13.12.1995, dep. 09.02.1996, Sarnataro. La condotta ostativa è quella che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente e macroscopica negligenza, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria.
Nel caso concreto, la condotta gravemente imprudente è individuata nell’ausilio prestato all’attività finanziaria paterna durante la carcerazione del genitore, nella piena consapevolezza della sua illiceità, dimostrata dalle cautele adottate nei colloqui. Le censure difensive non scalfiscono questo giudizio: sul primo profilo la Corte di appello ha dato risposta puntuale, valorizzando l’intervento della madre e il silenzio del figlio; sul secondo il ricorrente si limita a richiamare “plausibili ragioni” senza specificarne il contenuto, con doglianza aspecifica.
Aspecifico è anche il terzo motivo, sulla compensazione delle spese: non confronta le ragioni dell’ordinanza impugnata, che ha bilanciato l’esito delle due fasi di giudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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