Equa riparazione esclusa se la parte era consapevole dell’infondatezza (Cass. civ. Sez. II n. 10909 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l’art. 2, comma 2-quinquies, lettera a), della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, esclude l’indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese. La consapevolezza dell’infondatezza non richiede l’accertamento della mala fede: è sufficiente la carenza di quella minima diligenza che avrebbe consentito di rendersi conto immediatamente dell’assoluta infondatezza della pretesa, desumibile anche dalla contrarietà dell’iniziativa giudiziaria alla giurisprudenza consolidata. Il patema d’animo da incertezza sull’esito della causa è escluso anche per il periodo successivo alla sopravvenuta consapevolezza dell’infondatezza, maturata dopo il superamento della durata ragionevole. La valutazione di temerarietà del giudizio presupposto è insindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente, erede del titolare originario di un giudizio contabile in materia di trattamento pensionistico privilegiato, proponeva ricorso per equa riparazione per la durata non ragionevole di quel processo. Il magistrato designato respingeva la domanda; la Corte d’appello di Napoli rigettava l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5-ter della l. n. 89 del 2001.

Il giudice dell’opposizione riteneva applicabile l’ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo, rilevando che in favore del dante causa era già stata riconosciuta in sede amministrativa una congrua pensione, che non erano state allegate prove a sostegno della pretesa e che il processo presupposto era stato riassunto dall’erede solo molti anni dopo il decesso dell’originario ricorrente. La ricorrente impugnava il decreto in cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera a), della l. n. 89 del 2001. La ricorrente osservava che il giudizio presupposto si era svolto in poche udienze, che non vi era stato alcun abuso e che non era stato accertato l’elemento soggettivo della consapevolezza dell’infondatezza.

La Corte ritiene il motivo non fondato. La norma esclude l’indennizzo per la parte che ha agito o resistito consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese. Il patema d’animo da incertezza sull’esito è escluso non solo quando la parte soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando sin dall’origine la condizione soggettiva di incertezza, ma anche per il periodo conseguente alla consapevolezza sopravvenuta dopo il superamento della durata ragionevole. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 2020 del 2023.

I giudici di legittimità aggiungono che la valutazione di temerarietà compiuta dal giudice del merito non è soggetta al sindacato motivazionale, per i limiti introdotti dal nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che configura il solo vizio dell’omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorrente aveva dedotto esclusivamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, senza censurare specificamente un vizio di omesso esame.

La Corte rileva inoltre che la Corte d’appello aveva desunto la consapevolezza dell’infondatezza da una serie di elementi, mentre la ricorrente non aveva indicato i presupposti di fatto e di diritto della prestazione, il fondamento della domanda, la complessità del caso, gli elementi probatori allegati né il comportamento delle parti.

Il decreto impugnato è quindi immune dalle censure: per integrare la consapevolezza dell’infondatezza non è necessaria la mala fede, essendo sufficiente la carenza della minima diligenza che avrebbe consentito di percepire immediatamente l’assoluta infondatezza della pretesa. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione; non si fa luogo alla dichiarazione sul contributo unificato per l’esenzione prevista dalla legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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