Intervento del successore a titolo particolare e legittimazione autonoma (Cass. civ. Sez. II n. 3980 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111, comma 3, cod. proc. civ., anche quando l’alienante conserva la propria legittimazione ad causam in virtù del principio di cui all’art. 111, comma 1, cod. proc. civ.. La sua legittimazione è distinta e non sostitutiva, ma autonoma. Ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, per l’art. 105 cod. proc. civ. è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione o un collegamento con l’oggetto o il titolo dedotto in causa, tale da rendere opportuno il simultaneus processus. Tale facoltà non dipende dall’esistenza della legittimazione ad causam in capo a chi ha instaurato il giudizio, attenendo questa alle condizioni dell’azione e non ai presupposti processuali.
Il Fatto
Due conduttrici esercitavano con successo il diritto di prelazione su un locale commerciale, ottenendo il trasferimento coattivo del bene con sentenza passata in giudicato. Offrivano poi al retrattato il prezzo dovuto, contestando però la pretesa di pagarlo prima della cancellazione dell’ipoteca che gravava sull’immobile, accesa dal retrattato stesso per l’acquisto della palazzina.
Il retrattato otteneva un decreto ingiuntivo per il prezzo; le ingiunte si opponevano e, nelle more, vendevano il bene ad acquirenti con scrittura privata, i quali intervenivano in causa quali loro aventi causa. Il Tribunale dichiarava inammissibili tali interventi e revocava il decreto. La Corte d’Appello rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale del retrattato, condannava gli acquirenti alle spese, confermando l’inammissibilità del loro intervento. Gli acquirenti ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fondava su due motivi, entrambi incentrati sulla violazione degli artt. 105 e 111 cod. proc. civ.: il primo sotto il profilo del vizio processuale, il secondo sotto quello della violazione di legge. La Corte concentra l’attenzione sulla seconda censura, che ritiene fondata.
Quanto all’art. 105 cod. proc. civ., i giudici di legittimità rilevano che il giudice del merito ha erroneamente escluso la dipendenza dell’intervento degli acquirenti dal titolo dedotto in causa. Le opponenti avevano infatti esteso la contestazione alla debenza dell’intera somma ingiunta, sostenendo che l’importo andava decurtato della cifra necessaria alla cancellazione dell’ipoteca. Nella scrittura privata di vendita gli acquirenti si erano impegnati a impiegare parte del prezzo per estinguere i vincoli ipotecari. Se l’opposizione fosse stata accolta nei termini prospettati, gli acquirenti avrebbero giovato dell’esborso effettuato dal retrattato, corrispondendo un prezzo decurtato della somma da questi impiegata per la cancellazione. Ne deriva l’evidente dipendenza dal titolo dedotto.
La Corte precisa che non occorre indagare ulteriormente sulla legitimatio ad causam: per l’ammissibilità dell’intervento del terzo è sufficiente che la domanda presenti una connessione o un collegamento implicante l’opportunità del simultaneus processus. La facoltà di intervento deve essere riconosciuta indipendentemente dall’esistenza o meno, in capo a chi ha instaurato il giudizio, della legittimazione ad causam, attenendo questa alle condizioni dell’azione e non ai presupposti processuali. Sul punto richiama Cass. Sez. 2 n. 27398 del 28.12.2009 e Cass. Sez. 1 n. 4296 del 19.03.2012.
Anche sotto il profilo dell’art. 111, comma 3, cod. proc. civ. il motivo è fondato. Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo continua tra le parti originarie, sicché l’alienante mantiene la sua legittimazione ad causam. Il successore a titolo particolare che interviene ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma, pur non essendo litisconsorte necessario. La Corte richiama Cass. Sez. 2 n. 5529 del 28.02.2020.
Accolto il secondo motivo, il primo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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