Offerta temporale e cronoprogramma, prevale il ribasso unico (TAR Campania n. 1620 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di offerta temporale nelle gare pubbliche, è legittima la clausola della lex specialis che, in caso di discordanza tra il ribasso temporale unico offerto e il cronoprogramma presentato, attribuisce prevalenza al primo, sia ai fini contrattuali sia ai fini dell’attribuzione del punteggio. Il cronoprogramma non indica il termine finale delle attività, ma descrive le fasi dell’intervento secondo la loro durata, sicché la diversità rispetto al tempo offerto non integra di per sé indeterminatezza dell’offerta. La sola entità del ribasso temporale proposto non è sufficiente a dimostrare l’insostenibilità dell’offerta, quando la legge di gara non preveda soglie massime né verifiche automatiche. La valutazione di congruità dell’offerta-tempo, ove non imposta dalla legge di gara, rientra nella discrezionalità della Commissione, sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto.

Il Fatto

Un consorzio stabile ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 6 di una procedura indetta dalla Regione Campania per lavori, forniture e servizi di architettura e ingegneria relativi ai Centri per l’impiego. L’aggiudicazione era stata disposta con determinazione dirigenziale e il consorzio ricorrente si era collocato al secondo posto in graduatoria, alle spalle del R.T.I. controinteressato.

Il ricorso contestava la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario, sostenendo che l’offerta temporale fosse duplice e incerta: un ribasso unico dell’80%, applicato alla tempistica base di 75 giorni, avrebbe comportato un termine di soli 15 giorni, mentre il modello d’offerta temporale indicava un arco complessivo di 30 giorni. In subordine, il consorzio chiedeva l’azzeramento del punteggio attribuito alla proposta tempo dell’aggiudicatario e, in via ulteriormente gradata, l’annullamento della legge di gara nella parte in cui prevedeva la prevalenza del ribasso unico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla clausola del Disciplinare richiamata dalla stessa ricorrente. La previsione stabilisce che, in caso di discordanza tra ribasso temporale unico e cronoprogramma, resta contrattualmente vincolante il ribasso offerto applicato alla tempistica a base di gara. La fattispecie concreta rientra esattamente nell’ipotesi astratta contemplata dalla norma, che risulta pertanto applicabile.

Quanto alla dedotta illegittimità della clausola, il TAR ha osservato che essa risponde a un’esigenza di certezza e di risoluzione di possibili criticità, a garanzia del risultato della commessa e dell’interesse pubblico alla sua corretta esecuzione. La disposizione è inoltre coerente con la funzione del cronoprogramma, che descrive le fasi dell’intervento secondo la loro durata e non indica il termine finale delle attività. La divergenza tra i due dati non integra quindi indeterminatezza dell’offerta, come confermato dai precedenti richiamati.

Superata la censura sulla legge di gara, il Collegio ha affrontato il motivo principale. La sola entità del ribasso temporale non basta a comprovare l’insostenibilità dell’offerta, tanto più che la lex specialis non prevedeva alcuna soglia massima né subordinava l’ammissibilità a una verifica automatica. L’operatore era quindi legittimato a proporre un’offerta fortemente migliorativa, ove coerente con il proprio assetto organizzativo e tecnico.

Il R.T.I. aggiudicatario aveva del resto rappresentato le peculiari condizioni operative su cui poteva contare: software all’avanguardia, numerosità e alta specializzazione dei professionisti messi in campo. La Commissione giudicatrice non ha quindi irragionevolmente ritenuto attendibile l’offerta, non emergendo elementi concreti di anomalia. Il TAR ha ricordato che l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità sulla verifica facoltativa di congruità, sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza, e che sulla ricorrente gravava l’onere di confutare la congruità ritenuta dalla stazione appaltante.

Per le medesime ragioni è stata disattesa la pretesa subordinata di azzeramento del punteggio, priva di addentellato nella legge di gara e di supporto istruttorio. Il ricorso è stato respinto, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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