Equivalenza funzionale del requisito tecnico e onere di impugnazione della lex specialis (Cons. Stato n. 8601 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito tecnico minimo del capitolato che prescrive l’apertura del portello di carico manuale a tastiera e a pedale è soddisfatto da un sistema di apertura mediante pulsante a terra, funzionalmente equivalente e anzi più idoneo a evitare contaminazioni. La stazione appaltante è tenuta a operare il giudizio di equivalenza secondo criteri di conformità sostanziale e funzionale, non formale. Ove l’operatore non impugni la lex specialis né le risposte ai chiarimenti che ne hanno fissato l’interpretazione, non può contestare in giudizio la conformità dell’offerta a quel requisito così inteso. Le censure che introducono un thema decidendum nuovo rispetto al ricorso introduttivo, proposte con memoria non notificata anziché con motivi aggiunti, sono inammissibili e comunque tardive.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Veneto l’aggiudicazione della procedura indetta dall’azienda sanitaria per la fornitura in service di macchinari lava-endoscopi, materiale di consumo e assistenza tecnica. L’aggiudicataria era altra società. Nel primo grado la ricorrente aveva contestato la valutazione della documentazione amministrativa, la verifica di conformità tecnica e l’attribuzione dei punteggi, deducendo gravi irregolarità fiscali, difetti del prodotto offerto e assegnazione di punteggi non meritati.

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte lo ha respinto. L’appellante ha riproposto i due motivi relativi alla conformità del prodotto, incentrati sull’assenza del pedale di apertura del portello e sulla prossimità della scadenza della certificazione CE. Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza e, all’esito dell’udienza, ha deciso l’appello.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio muove dalla lex specialis, che impone il rispetto delle caratteristiche minime a pena di esclusione, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 79 e allegato II.5 del codice. Il capitolato richiedeva l’apertura del portello manuale a tastiera e a pedale. Su tale clausola erano intervenuti chiarimenti della stazione appaltante, che avevano ammesso modalità alternative, come i sensori, idonee a garantire i medesimi standard di sicurezza. Tali chiarimenti non sono stati impugnati.

L’aggiudicataria aveva dichiarato che l’apertura avveniva tramite pulsante manuale oppure tramite pedale, e la Commissione aveva verificato in seduta la conformità dello strumento, munito di un sistema di apertura a piede ulteriore rispetto a quello manuale. Avverso quel verbale non è stata proposta querela di falso.

Il Collegio ritiene infondate le censure sulla conformità. Una lettura sostanzialistica del requisito, rispettosa del principio del risultato e della prevalenza della sostanza sulla forma, impone di considerare le modalità di apertura mediante pulsanti a terra equivalenti e fungibili rispetto al pedale fisico, e anzi più idonee a evitare contaminazioni. Trova applicazione l’orientamento secondo cui l’equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche, purché queste siano sostanzialmente soddisfatte (Cons. Stato, Sez. III, n. 2066 del 2025). La valutazione della Commissione non presenta profili di travisamento del fatto, irragionevolezza o incongruità.

Le ulteriori censure sulla marcatura CE, il riparto di compiti tra fabbricante e distributore e le conseguenze delle modifiche sul certificato sono state correttamente dichiarate inammissibili dal TAR. Esse sono state introdotte con memoria non notificata, anziché con ricorso per motivi aggiunti, e costituiscono un nuovo tema rispetto al motivo che lamentava la materiale assenza del pedale. Si configura una inammissibile mutatio libelli, non una semplice emendatio, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9150 del 2024); la censura è inoltre tardiva rispetto al termine decadenziale.

Sul secondo motivo, relativo alla prossimità della scadenza del certificato CE, la tesi dell’appellante è infondata. La lex specialis richiedeva a pena di esclusione solo la copia della certificazione CE. L’aggiudicataria ha prodotto certificati validi e automaticamente prorogati in forza del regime dell’art. 120 del regolamento (UE) 2017/745, risultando in possesso del requisito all’atto della presentazione dell’offerta e dell’aggiudicazione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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