Aree mercatali e decadenza dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche (TAR Calabria n. 1363 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti amministrativi generali che individuano e ridisegnano le aree destinate al commercio su aree pubbliche, escludendo le aree oggetto di precedenti autorizzazioni e prevedendo la messa a bando dei nuovi posteggi, sono immediatamente lesivi e vanno impugnati nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione all’albo pretorio, non essendo necessaria la notificazione individuale né la piena conoscenza. Il successivo provvedimento con cui il Comune dichiara l’inefficacia delle licenze pregresse è legato da un nesso di presupposizione con gli atti generali non tempestivamente impugnati: la sua impugnazione è inammissibile per carenza d’interesse, poiché l’eventuale annullamento non potrebbe determinare la reviviscenza del titolo per indisponibilità giuridica dell’area che ne costituiva il presupposto. Analogo difetto d’interesse colpisce i motivi aggiunti avverso le delibere attuative.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di un’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di tipologia “A”, rilasciata nel 2016 dal Comune di Rossano e relativa a un posteggio sito nell’area a sud del mercato comunale. A seguito dell’unificazione dei due enti, il Commissario prefettizio del neo-costituito Comune di Corigliano-Rossano adottava una delibera, poi modificata con l’allegazione della planimetria, che ridisegnava le aree mercatali, le collocava in una diversa zona e abrogava la precedente disciplina territoriale. I nuovi posteggi venivano assegnati mediante bando di gara.

Il ricorrente partecipava alla procedura e otteneva un nuovo posteggio. Con nota successiva il Comune gli comunicava l’inefficacia della licenza del 2016, chiedendo la restituzione del titolo commerciale. Il commerciante impugnava la nota e le delibere commissariali, proponendo poi due ricorsi per motivi aggiunti avverso le successive delibere in materia di aree mercatali e parcheggi. Il Comune eccepiva irricevibilità, inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica le delibere commissariali come atti amministrativi generali: provvedimenti i cui destinatari sono indeterminabili a priori ma certamente individuabili a posteriori, perché regolano una vicenda concreta e determinata e non una serie indefinita di casi. Da ciò deriva il principio, richiamato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2012, per cui tali atti non sono di per sé impugnabili, salvo che contengano disposizioni idonee a ledere direttamente le posizioni giuridiche dei destinatari: in tal caso sorge l’onere di impugnazione immediata.

Nel caso concreto le delibere non si erano limitate a incrementare i posteggi: avevano ridisegnato la morfologia delle aree, escluso le zone oggetto delle precedenti autorizzazioni e previsto la necessaria messa a bando. Erano quindi direttamente lesive. Poiché soggette a pubblicazione necessaria all’albo pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, il termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a. decorreva dalla pubblicazione, secondo il disposto dell’art. 41, comma 2, c.p.a., e non dalla notificazione individuale.

Il ricorrente, peraltro, aveva avuto contezza degli atti e della loro lesività già al momento della partecipazione alla gara, nella quale si dava atto del riassetto delle aree e dell’abrogazione della disciplina precedente. Ne è derivata l’irricevibilità del ricorso principale in parte qua e, per effetto del nesso di presupposizione, l’inammissibilità dell’impugnazione della nota dichiarativa dell’inefficacia.

Nel merito, i motivi avverso la nota sono comunque infondati. L’atto è plurimotivato e l’efficacia della licenza è venuta meno anche per effetto della partecipazione alla gara, all’esito della quale il ricorrente è divenuto assegnatario di un nuovo posteggio. L’art. 5, comma 4, della legge regionale Calabria n. 18/1999 vieta che il medesimo soggetto sia titolare di più di una autorizzazione e connessa concessione nel medesimo mercato.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità per invalidità derivata e per difetto d’interesse: l’eventuale accoglimento non determinerebbe la reviviscenza della precedente autorizzazione, essendo venuto meno il presupposto territoriale e l’ente proprietario, e la delibera impugnata fa comunque salvi i posteggi assegnati con il bando sino alla scadenza dei titoli, con effetto favorevole all’istante. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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