Ottemperanza a sentenza civile di condanna dell’ente locale al pagamento delle spese (TAR Campania n. 93 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stato notificato il titolo ai fini esecutivi ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’amministrazione abbia provveduto. Il giudice amministrativo ordina all’ente locale di eseguire il pagamento delle somme liquidate nel termine di 60 giorni, con decorrenza degli interessi legali dalla notifica ai fini esecutivi sino al soddisfo. In caso di perdurante inottemperanza va nominato Commissario ad acta, con liquidazione del relativo compenso a carico dell’amministrazione resistente e condanna della stessa alle spese processuali secondo soccombenza.
Il Fatto
Il MASE ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, sez. II civ., n. 1133 del 29 febbraio 2024, con la quale il Comune intimato era stato condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
La sentenza civile, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, non è stata eseguita. Il Ministero ha quindi chiesto al TAR di ordinare il pagamento dell’importo complessivo di € 6.050,15, oltre interessi legali fino al soddisfo, e di nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. L’ente locale non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica ai fini esecutivi, avvenuta l’11 ottobre 2024. Perdura l’inadempimento dell’amministrazione intimata, poiché le spese processuali liquidate in favore del Ministero non risultano corrisposte.
Integrate le condizioni di legge, il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Comune di eseguire la pronuncia entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, provvedendo al pagamento degli importi dovuti nella misura complessiva di € 6.050,15, oltre interessi legali con decorrenza dalla notifica ai fini esecutivi della sentenza civile fino al soddisfo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario anche non appartenente al suo Ufficio. Il Commissario, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di parte, darà corso alle attività esecutive compiendo tutti gli atti necessari. Le relative spettanze sono liquidate in € 500,00, oltre spese vive, a carico dell’amministrazione resistente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune. Il Collegio le ha liquidate tenendo conto della linearità della controversia. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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