Equivalenza funzionale del videoprocessore legittimo e limiti della relazione tecnica irrilevanti (TAR Sardegna n. 232 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione delle offerte in gara pubblica il principio di equivalenza funzionale impone alla Commissione di verificare la conformità sostanziale del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche, senza arrestarsi a riscontri formalistici. Il giudizio di equivalenza costituisce espressione di discrezionalità tecnica e resta sindacabile solo se manifestamente irragionevole, illogico o erroneo. La violazione dei limiti redazionali della relazione tecnica non determina l’esclusione quando la clausola non sia univocamente prescrittiva e non emerga un’alterazione valutativa dell’offerta. Non può essere disposta l’esclusione sulla base di una disposizione di non univoca interpretazione, dovendosi preferire l’opzione che consente la permanenza del concorrente in gara.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per la fornitura quinquennale di un sistema di videoendoscopia, articolata in quattro lotti. Il lotto 1, relativo alla strumentazione endoscopica, è stato aggiudicato alla controinteressata con 90,27 punti complessivi, di cui 80,76 per l’offerta tecnica, mentre la ricorrente ha conseguito 88,48 punti, di cui 78,48 per l’offerta tecnica.

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo l’illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria per il superamento dei limiti dimensionali della relazione tecnica e per l’attribuzione dei 10 punti previsti dal criterio on/off relativo al videoprocessore 4K/UHD. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente per carenze documentali e per la medesima questione del videoprocessore.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio richiama l’orientamento per cui la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica va interpretata cum grano salis, rilevando solo se determini un’alterazione valutativa dell’offerta (Cons. Stato sez. V n. 7815 del 2023; Cons. Stato sez. V n. 839 del 2024). L’art. 16 del Disciplinare riconduce la sanzione espulsiva alla carenza dei documenti, non alle modalità redazionali. In concreto il limite delle 25 righe risulta superato solo in alcune pagine per effetto dei titoli dei paragrafi, il totale delle righe resta inferiore a quello massimo e le 30 pagine sono rispettate. Quanto alle immagini, la norma le consente in allegato separato ma non le vieta nel corpo della relazione.

Il Collegio applica poi il principio per cui non può dispersi l’esclusione in base a una disposizione di non univoca interpretazione (Cons. Stato sez. III n. 9600 del 2023).

Sui motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, il Tribunale rileva che la Commissione non ha introdotto un nuovo criterio, ma ha svolto la valutazione di equivalenza sul piano funzionale, considerando che il videoprocessore Full HD era abbinato a un convertitore video capace di trasmettere al monitor il segnale in UHD/4K. Poiché sul mercato non sono reperibili endoscopi che trasmettano segnali in ingresso in UHD/4K, la circostanza della sola uscita in 4K non incide sull’equivalenza: in funzionamento i due videoprocessori risultano equivalenti.

Il Collegio richiama il parametro unionale dell’equipollenza, che impone di operare il giudizio secondo criteri di conformità sostanziale e funzionale (Cons. Stato sez. V n. 1545 del 2024; Cons. Stato sez. V n. 6767 del 2021). La valutazione della Commissione non risulta manifestamente irragionevole.

Il ricorso principale è quindi rigettato. Da ciò discende l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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